nel 2025
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| COMPAGNIA | Definizione Eventi |
| ALLIANZ SPA | GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta all'irraggiamento notturno. ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni). Si attesta dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con impatti negativi sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, oppure generare un depauperamento delle fonti idriche tale da impedire interventi irrigui di soccorso. Gli effetti devono essere riscontrati su una pluralità di colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate: - Superano del 50% le medie del periodo di riferimento (minimo 80 mm) calcolate su un arco temporale di 10 giorni. - Precipitazioni di particolare intensità pari ad almeno 80 mm in 72 ore. - Per colture erbacee nei primi 40 giorni dalla semina o trapianto, si considera eccesso di pioggia anche un nubifragio con almeno 30 mm in 1 ora. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione può causare effetti meccanici dannosi sulla pianta e compromettere la produzione. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (≥ 50 Km/h – 14 m/s), con effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, anche in caso di abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità è valida anche se effettuata a un livello inferiore ai 10 m previsti dalla scala di Beaufort. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari con temperature di almeno 40°C. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C, con abbassamento di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni precedenti. Deve provocare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con compromissione della produzione. VENTO CALDO: Movimento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest, con temperatura di almeno 40°C. ONDATA DI CALORE: Periodo superiore a 15 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale: La temperatura minima è sempre superiore a 29°C. La temperatura massima è sempre superiore a 40°C. Deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante, compromettendo la produzione nelle fasi critiche della loro crescita. |
| ARA 1857 | ALLUVIONE: Calamità naturale, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI - 1 mese. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se effettuata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort. ECCESSO DI NEVE. Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali: - Piogge non inferiori a 80 mm, che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni. - Precipitazioni di particolare intensità, ossia almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture abbiano causato danni alle produzioni assicurate. - Nubifragio con intensità di almeno 40 mm nell’arco di un’ora. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Si intende per tale un periodo di almeno 7 giorni consecutivi nei quali si verifichino temperature di almeno 42°C registrate per almeno 12 ore al giorno. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’avversità denunciata. |
| ITAS MUTUA | ALLUVIONE: Esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti, accompagnata da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, dovuto a irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C, causato dalla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto al periodo di riferimento (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni). Il fenomeno è attestato dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI – 3 mesi e deve: - Causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture; - Generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. - Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o vicine. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, anche se causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità è valida anche se effettuata a un’altezza inferiore ai 10 metri previsti dalla scala Beaufort. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni piovose: - Prolungate: precipitazioni cumulate ≥ 80 mm in 10 giorni, che eccedano di oltre il 50% le medie del periodo di riferimento; - Di particolare intensità: precipitazioni cumulate ≥ 80 mm in 72 ore; - Di breve durata e particolare intensità (nubifragio): precipitazioni di almeno 40 mm in 3 ore, che esercitino un’azione meccanica sulle colture orticole trapiantate o seminate, limitatamente: al periodo immediatamente successivo al trapianto per le colture orticole trapiantate, alla fase di germinazione per le colture seminate. Il nubifragio non è previsto su colture diverse da orticole trapiantate o colture seminate. Gli effetti delle precipitazioni con i parametri minimi sopra indicati devono arrecare danno alle colture assicurate. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che provochi effetti meccanici determinanti sulla pianta, compromettendo la produzione. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura (per valori superiori a 0°C) che, per durata e/o intensità, provochi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e minime dei tre giorni precedenti l’evento denunciato, limitatamente alla fase di fioritura. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra Sud/Est e Sud/Ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). ONDATA DI CALORE: Periodo prolungato di almeno 10 giorni consecutivi, in cui la temperatura massima giornaliera è pari ad almeno 40°C, superando la temperatura critica delle fasi vegetative delle diverse specie e causando effetti determinanti sulla fisiologia delle piante, gravi compromissioni del prodotto. |
| VH ASSICURAZIONI | GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda e/o al congelamento di rugiada o alla sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, causato dall’irraggiamento notturno. La copertura per l’evento gelo concerne esclusivamente il gelo primaverile, ovvero quello manifestatosi dal 01/01 al 21/06 dell’anno in corso. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, dovuto all’irraggiamento notturno. ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, invadendo le zone circostanti. È accompagnata da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent’anni. La siccità viene attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -3 mesi e deve causare: -un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture; -un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. -Gli effetti devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: - Precipitazioni prolungate: piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento denunciato, calcolata sulla base dei dati meteorologici degli ultimi 5 anni. - Precipitazioni di particolare intensità: caduta di almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 3 giorni consecutivi. - Nubifragio: precipitazione di breve durata, caratterizzata da un’intensità di almeno 40 mm nell’arco di 3 ore, con una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arreca effetti meccanici determinanti sulla pianta, compromettendone la produzione. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h - 14 m/s). Sono indennizzabili i danni limitati agli effetti meccanici diretti del vento forte sul prodotto assicurato, anche se causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo. VENTO CALDO: (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C. Per durata e/o intensità, può arrecare effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Il rischio può comprendere anche i danni causati da vento contenente masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico), che, per durata e/o intensità, comprometta il prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, con valori superiori a 0°C, tale da compromettere la vitalità delle piante e la produzione. Il fenomeno deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e minime dei tre giorni precedenti l’evento denunciato. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40°C, provocando scottature al prodotto assicurato. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura è superiore ai 40°C, causando: - effetti determinanti sulla fisiologia delle piante; - gravi compromissioni del prodotto. |
| REALE MUTUA | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali avversità atmosferiche, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti. È accompagnata da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture, causata dall'irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento della temperatura sotto gli 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni). Si verifica quando l’indice SPEI-3 mesi supera il valore soglia di -1,5, causando: - Grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa. - Impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture. - Depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, rendendo impossibile l'irrigazione di soccorso. - Gli effetti devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture vicine. GRANDINE: Acqua congelata che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il settimo grado della scala Beaufort (≥50 km/h o ≥14 m/s). Sono garantiti solo i danni meccanici diretti al prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell’impianto arboreo. ECCESSO DI PIOGGIA: Condizione di eccessiva disponibilità idrica nel terreno, causata da: - Precipitazioni prolungate: Piogge ≥100 mm che superano del 50% le medie del periodo di riferimento (su 10 giorni). - Precipitazioni intense: ≥80 mm in 72 ore, con danni alle colture in base alla fase fenologica. - Nubifragio: Pioggia ≥30 mm in 1 ora, con effetti meccanici diretti sulle produzioni assicurate. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica di fiocchi o granuli di ghiaccio che provoca effetti meccanici negativi sulla pianta, compromettendo la produzione. COLPO DI SOLE: Effetto dell'incidenza diretta dei raggi solari con temperature ≥40°C per almeno tre ore consecutive. Valido solo con pratiche colturali ordinarie. SBALZO TERMICO: Variazione brusca della temperatura (>0°C) che causa effetti negativi sulla vitalità delle piante e compromette la produzione. La temperatura deve variare di almeno 10°C rispetto alla media delle temperature massime e minime dei tre giorni precedenti l’evento. VENTO CALDO: Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest, con temperatura ≥40°C. Sono inclusi i danni causati da vento con aerosol atmosferico (particelle di acqua marina). ONDATA DI CALORE: Periodo di oltre 7 giorni consecutivi con: -Temperatura minima sempre >29°C. -Temperatura massima sempre >40°C. Causa effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e gravi danni al prodotto. |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort - velocità pari o maggiore a 50 Km/h (14 m/s) - limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di 10 giorni, non inferiori comunque ad 80 mm, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come Eccesso di Pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio - intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Sono da considerarsi esclusi invece, i fenomeni di ruscellamento, asportazione superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° C, rilevate a 2 m di altezza dal terreno. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del Prodotto. La temperatura minima deve essere maggiore di 28°C e la temperatura massima maggiore di 40°C e deve verificarsi su un arco temporale di 15 giorni ininterrotti. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei 3 giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° C, rilevata a 2 m di altezza dal terreno, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. |
| GROUPAMA | COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori (temperature superiori a 40°C) che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione, in base alla fase fenologica delle colture. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato per almeno 72 ore con temperatura media di almeno 40°C. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedano per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che, in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 10°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda provenienti da direzione sud-est e sud-ovest ed aventi una temperatura almeno pari a 40°C, comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali, che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. |
| GENERALI | Alluvione: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Brina: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gelo: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Siccità: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Eccesso di Pioggia: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Eccesso di Neve: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Grandine: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio. Vento Forte: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, anche se causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Colpo di sole / Ondata di calore: Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. Sbalzo termico: Variazione della temperatura dell’aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato. Vento caldo: Movimento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
| Sace BT (One Underwriting) | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. SICCITA’: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: • precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni • precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore • precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi per almeno 2 ore consecutive, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, e comunque superiore a 40° per 3 ore consecutive nell’arco di 10 giorni, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato, facendo riferimento alle medesime ore dei tre giorni precedenti. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina, che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s (aerosol atmosferico). |
| VITTORIA (Howden) | Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Eccesso di pioggia: gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono il nubifragio, le precipitazioni intense e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano di per sé indice di danno alle colture. Nubifragio: precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm nell’arco di sole 2 ore consecutive. Tale fenomeno è associabile ad un'azione eminentemente meccanica di scalzamento, limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate. - Precipitazioni intense: piogge pari ad almeno 80 mm (800 m³/ha) nelle 72 ore. - Piogge prolungate: piogge con entità non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia), che eccedano per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento (5 anni escluso il presente). Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C persistenti per almeno 3 ore consecutive, rilevate ad almeno 2 metri di altezza, che arrechino effetti determinanti sulla pianta e compromettano la produzione. Vento Caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest, abbinato a una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e comprometta la produzione. Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna fase vegetativa delle diverse specie, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno deve provocare, nei tre giorni precedenti l’evento denunciato, una variazione di temperatura di almeno: 12°C rispetto alla media delle temperature massime 8°C rispetto alla media delle temperature minime Sono esclusi: gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori a 0°C le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità. Avversità catastrofali Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, invadendo le zone circostanti e trasportando materiale solido e incoerente. Gli effetti dell’evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e situate in zone con caratteristiche orografiche analoghe. Brina: congelamento della rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuto ad irraggiamento notturno. Gelo: abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo (calcolata su una serie storica di almeno trent’anni), attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare: un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. |
| REVO INSURANCE | ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi, lamelle di ghiaccio, che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Tale evento può essere causato da: - Precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% e non inferiori a 80 mm rispetto alla media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento oggetto di denuncia, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 anni, relativa all’arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l’evento denunciato. - Precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 72 ore consecutive. - Nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata caratterizzata da una intensità di almeno 30 mm riferita ad un arco temporale di 1 ora. VENTO FORTE: Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km orari o 14 metri/secondo) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. COLPO DI SOLE. Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40°C che per durata e intensità provochino scottature al prodotto assicurato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. ONDATA DI CALORE. Periodo di tempo prolungato di almeno 15 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore a e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime o minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio). Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C che per durata ed intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. |
| ZURICH (Howden) | GRANDINE: Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. ECCESSO DI PIOGGIA: Gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono: il nubifragio, le precipitazioni intense, le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano assolutamente di per sé indice di danno alle colture. - Nubifragio: Precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm nell’arco di sole 2 ore consecutive. Questo fenomeno è associabile ad un’azione meccanica di scalzamento, limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate. - Precipitazioni intense: Piogge pari ad almeno 80 mm (800 m³/ha) nelle 72 ore. - Piogge prolungate: Piogge con entità non inferiori a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia) e che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento (cinque anni escluso il presente). ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che, per durata e/o intensità, arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C persistenti per almeno 3 ore consecutive, rilevate ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione. VENTO CALDO (SCIROCCO E/O LIBECCIO): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest, abbinato ad una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato, valutabile in un arco temporale di almeno trenta giorni, durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Il fenomeno deve provocare, nei tre giorni precedenti l’evento denunciato: Una variazione di almeno 12°C rispetto alla media delle temperature massime Una variazione di almeno 8°C rispetto alla media delle temperature minime Esclusioni: Abbassamenti di temperatura uguali o inferiori a 0°C Variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali, invadendo le zone circostanti e accompagnandosi a trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti dell’evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o situate in zone con caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta all’irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto alla presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent’anni. Criterio di valutazione: Superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Effetti: Grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa con impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture Depauperamento delle fonti idriche, tale da rendere impossibili gli interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o situate nelle vicinanze. |
| ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA | GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se effettuata a un'altezza inferiore ai 10 metri previsti dalla scala di Beaufort. ECCESSO DI PIOGGIA: Gli eventi contemplati nell’eccesso di pioggia sono: - Nubifragio: Precipitazioni di particolare intensità e di breve durata, con almeno 40 mm di pioggia nell’arco di 3 ore, che causano un'azione meccanica di scalzamento. Questo fenomeno è rilevante soprattutto nel periodo immediatamente successivo al trapianto delle colture orticole o durante la fase di germinazione delle colture seminate. - Precipitazioni di particolare entità: Piogge di almeno 80 mm (800 m³/ha) nelle 72 ore. - Piogge prolungate: Precipitazioni con un accumulo minimo di 100 mm in otto giorni e che superano del 50% le medie del periodo di riferimento (gli otto giorni precedenti la data della denuncia). ALLUVIONE: Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. GELO E BRINA: Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. La “brina” si caratterizza per congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. L’attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l’apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione. In ogni caso l’evento deve: - essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato; - produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva. - La garanzia viene prestata unicamente per le colture irrigue, dove per colture irrigue si intendono colture che beneficiano di regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE: Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. SBALZO TERMICO: Variazione della temperatura dell’aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO: Movimento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
| ASSICURATRICE MILANESE | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi per almeno 2 ore consecutive, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, e comunque superiore a 40° per 3 ore consecutive nell’arco di 10 giorni, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C per le minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato, facendo riferimento alle medesime ore dei tre giorni precedenti. VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) (aerosol atmosferico). |
| BENE ASSICURAZIONI | Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze Eccesso di neve: precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Grandine: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato eo dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Ondata di calore: periodo di tempo prolungato, almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura raggiunga eo superi i 40° C e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante eo gravi compromissioni del prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell’arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell’ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. Vento caldo: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe. |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda, salvo diverse soglie di temperatura minima specificate in polizza per le singole specie botaniche. SICCITÀ: Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent’anni, attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. ECCESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala Beaufort. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato, di almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura massima giornaliera è pari almeno a 40 °C, tale da essere superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura (almeno 12°C), comunque superiore a 0°C che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario (distinto e non paragonabile all’escursione termica notte-giorno) deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei quattro giorni che precedono l’evento denunciato e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest (Scirocco e/o Libeccio) abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi, che per durata ed intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
| COMPAGNIA | Oggetto della garanzia e limitazioni all'indennizzo (franchigie,limiti e scoperti) |
| ALLIANZ SPA | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Per eccesso di pioggia sono indennizzabili solo i danni da asfissia radicale e, per le produzioni frutticole, esclusivamente quelli conseguenti a precipitazioni pari ad almeno 80 mm in tre giorni consecutivi, nonché il cracking nei 20 giorni antecedenti la raccolta (per le ciliegie nei 10 giorni precedenti la raccolta) - Siccità: mancata produzione - Gelo-brina: necrosi, allessature e morte di gemme e fiori - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per eccesso di pioggia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% per cereali, mais, riso, soia e uva; 20% per orticole, vivai e pioppi; 15% per i restanti prodotti - Franchigia minima vento 10% per riso, soia e uva da vino; 20% per vivai, orticole e frutta; 15% per i restanti prodotti - Franchigia minima 40% per rischi catastrofali: gelo-brina, alluvione, siccità - Franchigia minima 30% per le altre avversità - In caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità (non catastrofali) superiori al 30% la franchigia è ridotta di un punto per ogni punto di danno da grandine fino al 20%, solo se i danni da grandine e vento sono prevalenti - In caso di franchigia GRANDINE e/o VENTO FORTE inferiore al 40%, al verificarsi di danni combinati da GRANDINE e/o VENTO FORTE ed avversità GELO/BRINA su UVA DA VINO e FRUTTA: - per danni complessivi ≤ 40% la franchigia applicata è pari al 40% - per danni complessivi > 40% la franchigia è pari alla somma dei danni relativi alle garanzie catastrofali (minimo 20% – massimo 40%) - Per il prodotto UVA DA VINO e FRUTTA, in caso di danni combinati da GRANDINE e/o VENTO FORTE con SICCITÀ e/o ALLUVIONE, la franchigia applicata è pari al 40% - In caso di danni combinati tra avversità con franchigia 30% e avversità catastrofali con franchigia 40%, la franchigia applicata è sempre 40% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per vento forte per i prodotti: susine, susine precoci, pere, pere precoci, olive, tabacco, cereali, produzioni orticole e produzioni da seme - 40% per gelo-brina, siccità, alluvione, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e ondata di calore - 50% per eccesso di pioggia - 70% per grandine e vento forte limitatamente ai prodotti: ciliegie, colture da seme e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes e uva spina) - In caso di danni combinati si considera il limite relativo all’evento prevalente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO - Previsto scoperto del 10% per danni da grandine e vento forte su: mais, uva da vino, susine, ciliegie e actinidia - Previsto scoperto del 10% per eccesso di pioggia su pomodoro, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate, tabacco, ciliegie, albicocche, susine, piccoli frutti e altre produzioni orticole - Per produzioni biologiche lo scoperto è elevato al 20%: - orticole per danni da grandine e vento forte - pomacee, drupacee e frutticole varie per danni da grandine, vento forte ed eccesso di pioggia - Lo scoperto si applica all’intero indennizzo per partita assicurata - Non si applica scoperto ai certificati con franchigia fissa 30% |
| ARA 1857 | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e dei frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo di presentazione della documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per i rilievi relativi ad eccesso di pioggia e del 5% per colpo di sole, ondata di calore e vento caldo - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% (15% per pomodoro, 20% per frutta, cucurbitacee e vivai) - Franchigia minima vento 15% per cereali, mais e riso; per gli altri prodotti stessa franchigia della grandine (tranne prodotti con franchigia grandine più alta: riso, actinidia, pere, susine, albicocche) - Franchigia minima 40% per tutte le avversità catastrofali; - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità (40% per i prodotti relativi alla categoria frutta) - Nei casi di franchigie differenti tra GR e VF la franchigia è elevata al livello superiore - Nei casi di danno combinato tra avversità catastrofali e di frequenza: - Uva da vino: franchigia 30% - Frutta: franchigia 40% Per gli altri prodotti con grandine o vento forte, la franchigia è: -30% se il danno è ≤ 30%, ridotta progressivamente di un punto per ogni punto di danno se il danno supera il 30%, fino a una franchigia minima del 20%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per grandine e vento forte (per tabacco 75% per grandine e 60% per vento) - 50% per danni per tutte le avversità sia di frequenza che altre avversità - 50% in caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO - Per tutte le produzioni biologiche scoperto del 20% |
| GENERALI | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni - Per eccesso di pioggia sono risarcibili solo i danni provocati dall’asfissia radicale - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono concessi solo con POLIZZA TIPO A e vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per eccesso di pioggia e del 5% per tutte le avversità tranne grandine e gelo-brina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - POLIZZA TIPO A integrativa solo grandine e vento - Franchigia minima grandine 10% per uva, mais, cereali, riso, soia, pomodoro e pomacee - Franchigia minima grandine 15% per frutta, leguminose ed altri prodotti - Franchigia minima grandine 20% per cucurbitacee e vivai - Franchigia minima vento 10% per uva e pomodoro; 15% per mais, cereali e riso; per i restanti prodotti stessa franchigia prevista per la grandine - Franchigia minima 40% per le avversità catastrofali - Franchigia minima 30% per le avversità diverse dalle catastrofali - In caso di danni combinati grandine e/o vento ed avversità catastrofali la franchigia è: - 40% se il danno da avversità catastrofali è superiore al 40% - pari alla percentuale del danno catastrofale se compreso tra il 30% e il 40% - 30% se il danno da avversità catastrofali è inferiore al 30% - In caso di danni grandine e/o vento combinati senza avversità catastrofali (o con avversità catastrofali non assicurate) la franchigia è: - 30% se i danni da grandine e/o vento sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo - 20% se i danni da grandine e/o vento sono superiori alla metà del danno complessivo - Per orticole da seme la franchigia è sempre 30% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO (al netto della franchigia) POLIZZA TIPO A - B - C - 40% per danni da gelo-brina, siccità e alluvione - 50% per danni da eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, ondata di calore, vento caldo e sbalzo termico - 60% per danni da avversità diverse dalle catastrofali combinati con grandine e/o vento purché questi ultimi superino i 10 punti percentuali - 70% per danni da avversità diverse dalle catastrofali combinati con grandine e/o vento con questi ultimi superiori al 50% del danno complessivo - 80% per danni da grandine e/o vento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Non previsto |
| ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Per eccesso di pioggia si intendono i danni per asfissia radicale su colture erbacee ed eradicazione di piante appena trapiantate - La garanzia vento forte cessa 10 giorni prima della raccolta per tutti i prodotti e comunque non oltre il 30/09 - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - La siccità viene prestata unicamente per le colture irrigue, dove per colture irrigue si intendono colture che beneficiano di regolare irrigazione - Tolleranza sui dati meteo non prevista; qualora il perito accerti un danno riconducibile a un evento coperto dalla garanzia è prevista la liquidazione del danno anche in assenza del superamento del parametro di attivazione, con applicazione di uno scoperto pari al 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% per cereali, mais, riso, soia e uva da vino - Franchigia minima vento 15% per cereali, mais, soia e pomodoro (eccezione 10% per uva da vino) - Franchigia minima 20% per frutta, cucurbitacee, soia ed orticole - Franchigia 40% per alluvione, gelo-brina e siccità - Franchigia minima 30% per le altre avversità - Nei casi di franchigie differenti tra grandine e vento la franchigia è elevata al livello superiore - In presenza di danni catastrofali: - Danno superiore al 40% → franchigia 40% - Danno tra 30% e 40% → franchigia pari al danno da avversità catastrofali - Danno inferiore al 30% → franchigia 30% - In assenza di danni catastrofali: - Grandine e/o vento forte ≤ 50% del danno complessivo → franchigia 30% - Grandine e/o vento forte > 50% del danno complessivo → franchigia 20% - Se la franchigia prevista per grandine e/o vento è ≥ 20% → si applica franchigia 30% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per grandine e vento con franchigia 10%, 75% con franchigia 15%, 70% con franchigia 20%, 60% con franchigia 30% - 40% per gelo-brina, alluvione e siccità - 50% per danni da gelo-brina, alluvione e siccità se combinati con altre avversità con percentuale di danno almeno pari a 10 punti percentuali - 60% per danni da avversità diverse da gelo-brina, alluvione e siccità se combinati con grandine e/o vento forte con percentuale di danno almeno pari a 10 punti percentuali ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - 20% per i danni da tutte le avversità su frutta biologica - 20% in presenza di ritardata denuncia, denuncia non pervenuta, trasformazione in denuncia per memoria fuori termine o liquidazione senza verifica del superamento dei trigger contrattuali (escluse avversità catastrofali) |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Per eccesso di pioggia si intendono gli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e la marcescenza delle bacche e dei frutti in prossimità della raccolta (10 giorni precedenti la raccolta per il prodotto ciliegie e 20 giorni per gli altri prodotti) - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Prevista liquidazione per partita anche per sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - Per tutti i prodotti e tutti i rischi franchigia 30% fissa ad eccezione delle avversità catastrofali con franchigia 40% (opzione non presente nel preventivatore) POLIZZA TIPO D - Solo eventi catastrofali con franchigia 40% fissa POLIZZA TIPO B - C - Franchigia minima 10% per grandine e vento (franchigia minima 15% per vento su cereali e mais) - Franchigia minima 15% per frutta - Franchigia minima 20% per orticole - Franchigia minima 30% per prodotti speciali, cocomeri, meloni e vivai - Franchigia 40% per alluvione, gelo-brina e siccità per tutti i prodotti - Franchigia 30% per le altre avversità - In caso di danni da grandine e vento combinati viene applicata la franchigia prevalente - In caso di danni combinati la franchigia è ridotta di un punto per ogni punto di danno sino alla franchigia minima del 20% qualora i danni da GR e/o VF siano prevalenti; in presenza di eventi catastrofali la franchigia si riduce sino al 30% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - Limite di indennizzo 50% per tutti i prodotti (opzione non presente nel preventivatore) POLIZZA TIPO B - C - 70% per grandine e vento per tutti i prodotti - 50% per tutte le altre avversità (60% per gelo-brina e siccità per tutte le produzioni diverse da uva e frutta) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - 20% per alluvione, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, ondata di calore, sbalzo termico e vento caldo, sia in forma singola che combinata tra loro per tutti i prodotti - 10% per gelo-brina singolo o combinato con qualsiasi evento su tutti i prodotti, ad eccezione di scoperto del 20% per gelo-brina singolo o combinato su frutta e uva - 10% per siccità singola o combinata con qualsiasi evento su tutti i prodotti, ad eccezione di scoperto del 20% per siccità singola o combinata su tutti i prodotti erbacei e uva |
| VH ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo di presentazione della documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui - Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati da asfissia radicale che determinano la morte della pianta, la minor produzione o resa (ad eccezione di arboree, cereali a paglia, leguminose e riso), cracking su drupacee e pomacee, marcescenza su uva da vino (vedi condizioni speciali) ed effetti meccanici da nubifragio su prodotti seminati o trapiantati nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla semina - Per colpo di sole, vento caldo ed ondata di calore si intendono esclusivamente avvizzimenti, appassimenti, scottature ed allessature sul prodotto - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per la garanzia eccesso di pioggia - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - POLIZZA TIPO B integrativa solo per grandine e vento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% (15% per actinidia, pomodoro, segale, triticale, farro, miglio e grano saraceno; 20% per frutta, prodotti speciali e vivai; 30% per ciliegie) - Franchigia minima vento forte 10% per uva da vino, 15% per frumento e mais (per gli altri prodotti come grandine) - Franchigia 40% per le avversità catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) - Franchigia 30% per tutte le altre avversità - Nei casi di franchigie differenti tra grandine e/o vento forte ed altre avversità vale la franchigia più elevata OPZIONE CON FRANCHIGIA SCALARE SECUFARM (tipologie integrate nel preventivatore): - Per frutta, pomodoro ed uva da vino franchigia scalare 20-0: la franchigia decresce di un punto ogni due o tre punti di danno da grandine e vento; a partire dal danno 70 franchigia 0 - Per riso, mais, autunno-primaverili ed oleaginose franchigia 20-0: decresce di un punto per ogni punto di danno; a partire dal danno 40 franchigia 0 - Per riso, mais, autunno-primaverili ed oleaginose franchigia scalare 10-5: la franchigia decresce di un punto per ogni punto di danno da grandine; a partire dal danno 15 la franchigia è 5 - Per frutta e seminativi in caso di danno da alluvione, siccità e gelo-brina franchigia 40% - In caso di danni combinati con altri eventi per i quali non è prevista franchigia a scalare si utilizza la franchigia più alta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B - C - 80% per grandine e vento su tutti i prodotti (eccezione: vento forte su arboree 70%) - 50% per tutti gli altri eventi comprese le avversità catastrofali - In caso di danni combinati grandine e/o vento con altre avversità il limite di indennizzo è pari al 50% - Relativamente alla tipologia SECUFARM (franchigia scalare 30-0 o 20-0) è previsto un limite di indennizzo variabile per categoria di prodotto: generalmente 80% per grandine, 70% per vento e 50% per gli altri eventi anche se combinati con grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Previsto del 10% per tutte le produzioni biologiche |
| REALE MUTUA | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante, nonché cracking e marcescenza delle bacche e dei frutti nei 20 giorni precedenti la raccolta - La bomba d’acqua, pari a 30 mm in un’ora, è considerata esclusivamente per gli effetti meccanici sulla produzione assicurata - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue - Dati meteorologici: utilizzo dati Radar Meteo con tolleranza del 5% per la garanzia eccesso di pioggia - Sono esclusi i danni conseguenti alla minor allegagione dovuta alle difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell’avversità con la fioritura - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) ed accessori (colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - I rischi catastrofali sono concessi solo su autorizzazione della Direzione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% per mais, cereali, riso, soia ed uva da vino (15% per pomodoro ed orticole, 20% per frutta, cocomeri e meloni, 30% per ciliegie e colture da seme) - Franchigia minima vento forte 15% per tutti i prodotti (20% per frutta, vivai e tabacco, 30% per ciliegie e colture da seme) - Altre avversità franchigia 30% per gli altri prodotti (40% per frutta ed olive) - In caso di danni combinati vale la franchigia superiore ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per danni da grandine con franchigia 10%, 75% con franchigia 15%, 70% con franchigia 20% e 60% con franchigia 30% - 70% per vento forte in forma singola o combinata con la grandine - 50% per tutte le altre avversità anche combinate con la grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Per tutti i prodotti arborei è previsto uno scoperto del 20% per i danni verificatisi nei 15 giorni antecedenti la raccolta per l’avversità vento forte - In caso di mancata indicazione nel certificato della data di semina o trapianto, o qualora la stessa risulti non veritiera, applicazione di scoperto del 50% - Per tutti i danni da gelo-brina e/o siccità, in presenza di un danno da grandine non superiore al 10%, viene applicato uno scoperto del 20% |
| ITAS MUTUA | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Il vento forte cessa 10 giorni prima della maturazione della raccolta - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per la garanzia eccesso di pioggia - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue (tranne cereali, oleaginose ed uva da vino), con obbligo di presentazione della documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Polizza tipo A: nove rischi con franchigia 30% senza integrativo - Polizza tipo B: per sei rischi non prevista integrativa per eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO B - C - G - Franchigia minima 10% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezione vento 15% per mais, sorgo e cereali a paglia) - Franchigia minima 15% per frutta e pomodoro - Franchigia minima 20% per cocomeri, meloni, vivai e tabacco - Franchigia minima 40% per gelo-brina, alluvione e siccità - Franchigia minima 30% per le altre avversità - In caso di danni combinati (GR, VF ed altre avversità ad esclusione delle catastrofali) superiori al 30% la franchigia è ridotta di un punto per ogni punto di danno da grandine fino al 20% (per uva da vino ridotta di due punti di franchigia per ogni punto di danno) - Per i rischi catastrofali e per grandine e vento forte la franchigia è pari al 40% - Per polizze semplificate G franchigia 40% per colture permanenti (esclusi agrumi e olive), orticole e vivai; 45% per seminativi, agrumi e olive ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B - C - G - 80% per danni da grandine (eccezioni: uva da vino nessun limite, tabacco e vivai 70%, pioppi in pieno campo 20%, colture da seme 50%) - 70% per danni da vento (50% per orticole da seme) - 50% per danni da altre avversità anche combinati con grandine e vento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO POLIZZA TIPO B - C - Per danni catastrofali su albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle, fichi, fragole, piccoli frutti, cachi, mais (tutte le tipologie), pomodoro, colture ortive da seme, piante madri di viti portainnesto, nesti di vite, tabacco, colture aromatiche e officinali, cocomeri, meloni e colture orto/florovivaistiche in pieno campo è applicato scoperto del 20% |
| VITTORIA (Howden) | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni - Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi ad asfissia radicale per tutte le colture, effetti meccanici da nubifragio nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla semina, effetti meccanici da nubifragio e precipitazioni intense su frumento duro e frumento tenero, cracking per le colture arboree entro i 20 giorni prima della raccolta (escluse ciliegie) e marcescenza su uva da vino - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per la garanzia eccesso di pioggia - Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima 10% per grandine e vento per mais, pomodoro, cereali, soia e uva da vino (eccezione vento forte 15% per cereali, mais e soia) - Franchigia minima 20% per orticole e vivai - Franchigia minima 30% per cocomeri, meloni e ciliegie - Franchigia minima 40% per alluvione, gelo-brina e siccità - Altre avversità franchigia 30% - In caso di danni combinati grandine e/o vento con altre avversità viene utilizzata la franchigia più elevata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezioni: 70% per vivai, tabacco e cucurbitacee) - 50% per tutte le altre avversità (anche catastrofali) - In caso di danni combinati tra grandine e/o vento ed altre avversità il limite di indennizzo è pari al 50% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Previsto scoperto del 10% per i danni relativi ai prodotti biologici laddove il danno da grandine è prevalente |
| ASSICURATRICE MILANESE | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo di presentazione della documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui - Per eccesso di pioggia sono riconosciuti i soli danni da asfissia radicale che determinino la morte delle piante e la marcescenza delle bacche e dei frutti in prossimità dell’epoca di raccolta; per uva da vino sono riconosciuti solo i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la raccolta e nei 5 successivi - Per la frutta è riconosciuto il cracking nei 20 giorni precedenti la raccolta e nei 5 successivi - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per eccesso di pioggia, vento caldo e colpo di sole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% per uva, cereali, mais, riso e soia; 15% per tutti gli altri prodotti ad eccezione di cucurbitacee, vivai e frutticole con franchigia 20% - Franchigia minima vento 15% per cereali, soia, mais; per tutti gli altri prodotti è uguale alla franchigia prevista per la grandine - Franchigia 40% per tutte le altre avversità - In caso di danni combinati tra grandine e vento si applica la franchigia più alta - In caso di danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità: - 20% per danni complessivi ≤ 40 punti con almeno 20 punti di danno riconducibili a grandine e/o vento forte - 40% per danni complessivi ≤ 40 punti con meno di 20 punti di danno riconducibili a grandine e/o vento forte - Da 20% a 40% per danni complessivi > 40 punti con applicazione di una franchigia pari all’ammontare del danno riconducibile alle garanzie di cui al punto A)2), con minimo 20% e massimo 40% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per danni da grandine e vento - 40% per le avversità gelo-brina, siccità, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, ondata di calore, vento caldo e sbalzo termico, singole o in forma combinata - In caso di danni combinati grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato limite di indennizzo del 40% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Previsto per le sole colture orticole, pari al 30%, in caso di mancata indicazione o indicazione errata dell’epoca di trapianto |
| REVO INSURANCE | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni - Il vento forte cessa alla maturazione della raccolta in presenza di raffiche superiori a 75 km/h - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - L’eccesso di pioggia interviene per effetti di asfissia radicale ed il cracking nei 20 giorni precedenti la raccolta per la frutta (escluse ciliegie) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% per cereali, mais, riso, soia e uva; 20% per vivai e pioppi; 15% per i restanti prodotti - Franchigia minima vento 10% per uva da vino; 15% per mais, colza, riso, soia e autunno-vernini; per gli altri prodotti come la grandine - Franchigia minima 30% per le altre avversità - In caso di danni combinati franchigia 20% quando i danni da grandine e/o vento sono superiori alla metà del danno complessivo, diversamente 30% - Per polizza tipo A franchigia 30% per tutti i rischi - Polizza opzionale light 6 rischi tipo B con franchigia fissa 30% per tutti i rischi e 40% per eventi catastrofali ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per grandine e vento - 50% per gelo-brina, siccità, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e ondata di calore - 50% per vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci e produzioni da seme - In caso di danni combinati si considera il limite relativo all’evento prevalente - Polizza opzionale light 6 rischi tipo B limite di indennizzo al netto della franchigia: 60% per danni prevalenti da grandine e vento forte, 40% per danni prevalenti da altre avversità ad esclusione delle catastrofali, 30% per danni prevalenti da catastrofali |
| BENE ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo di presentazione della documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui - L’eccesso di pioggia è relativo agli effetti provocati da asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi; per il prodotto frutta (escluse ciliegie e fragole) è riconosciuta anche la marcescenza nei 20 giorni precedenti la raccolta - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima 10% per grandine e vento per il prodotto uva da vino - Franchigia minima 10% per grandine e 15% per vento per cereali, mais, riso, soia, sorgo e colza - Franchigia minima 15% per grandine e vento per pomodoro, girasole, frutta (tranne albicocche, ciliegie e susine), erba medica e colture erbacee - Franchigia minima 20% per grandine e vento per tutti gli altri prodotti - Franchigia minima 40% per alluvione, gelo-brina e siccità - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità - In caso di danni combinati da grandine e/o vento con avversità catastrofali pari o superiori a 40 punti, con danni da grandine e/o vento pari ad almeno 10 punti, la franchigia è pari al 30%; se i danni complessivi sono superiori a 40 punti la franchigia è pari ai danni da catastrofali con minimo 30% e massimo 40% - In caso di danni combinati fra avversità con franchigia 30% e avversità catastrofali con franchigia 40% la franchigia applicata è sempre 40% - In caso di danni combinati tra GR e VF con franchigie diverse viene applicata la franchigia maggiore ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per danni da grandine e vento forte - 50% per danni da gelo-brina, siccità, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, ondata di calore, vento caldo e sbalzo termico anche in caso di danni combinati tra loro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Previsto scoperto del 20% per le produzioni protette relativamente a gelo-brina e grandine con reti non stese nei 5 giorni antecedenti la raccoltan stese nei 5 giorni antecedenti la raccolta |
| Sace BT (One Underwriting) | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue (per uva da vino limitatamente ai disciplinari di produzione che non consentano l’irrigazione), laddove sia disponibile documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni - L’eccesso di pioggia è limitato agli effetti provocati da asfissia radicale che determini la morte della pianta e dalla marcescenza e/o spaccatura (cracking) di bacche, grappoli e frutti in prossimità dell’epoca di raccolta; la marcescenza e/o spaccatura (cracking) decorre 20 giorni prima della raccolta - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per eccesso di pioggia, vento caldo e colpo di sole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima grandine 10% per uva, cereali, mais, riso e soia; 15% per tutti gli altri prodotti ad eccezione di cucurbitacee, vivai, albicocche, ciliegie e susine con franchigia 20% - Franchigia minima vento 15% per cereali, mais ed uva da vino; per tutti gli altri prodotti è uguale alla franchigia prevista per la grandine - Franchigia eccesso di pioggia 30% per tutti i prodotti - Franchigia 40% per eventi catastrofali e per gli altri eventi - In caso di danni combinati grandine e vento si applica la franchigia più alta - In caso di danni combinati GR/VF con altre avversità: - Se grandine e vento sono prevalenti rispetto ad eccesso di pioggia la franchigia 30% scala di un punto per ogni punto di danno con franchigia minima 20 a partire da danno 40 - Se il danno complessivo in presenza di altre avversità diverse dall’eccesso di pioggia è pari o inferiore a 40 punti e almeno 20 punti sono attribuibili a grandine o vento forte si applica franchigia 20% - Se il danno complessivo in presenza di altre avversità diverse dall’eccesso di pioggia è pari o inferiore a 40 punti ma meno di 20 punti sono attribuibili a grandine o vento forte si applica franchigia 40% - Se il danno complessivo supera 40 punti per danni diversi dall’eccesso di pioggia la franchigia viene calcolata proporzionalmente sulla parte di danno riconducibile a grandine o vento forte con minimo 20% e massimo 40% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per danni da grandine e vento - 40% per gelo-brina, siccità, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, ondata di calore, vento caldo e sbalzo termico singole o tra loro combinate; eccezione uva da vino elevato al 50% - 60% per danni combinati grandine e/o vento con altre avversità se grandine e vento sono prevalenti; eccezione eccesso di pioggia concomitante a grandine e/o vento per cui il limite è 50% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Previsto per le sole colture orticole pari al 30% in caso di mancata indicazione o indicazione errata dell’epoca di trapianto |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, anche in assenza di documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui ed interviene unicamente per gli effetti negativi diretti con conseguente moria della pianta, a seguito di superamento dell’indice SPEI e riscontri in campo - L’eccesso di pioggia è relativo agli effetti provocati da ristagno idrico con conseguente moria delle piante per le produzioni erbacee dovuta ad asfissia radicale o spaccatura degli acini per quanto riguarda l’uva; sono inoltre riconosciuti i danni da marcescenza di bacche, baccelli e frutti provocati da eccesso di pioggia per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 5% limitatamente all’eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima 10% per grandine e vento per il prodotto uva da vino - Franchigia minima 10% per grandine e 15% per vento per seminativi in genere (cereali, mais, riso, soia, sorgo, colza, erba medica e pomodoro) - Franchigia minima 15% per grandine e vento per frutta e orticole (tranne ciliegie con franchigia 30%) - Franchigia minima 20% per grandine e vento per cocomeri e meloni - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità - In caso di danni combinati tra grandine e vento viene applicata la franchigia del vento forte - In caso di danni combinati (GR, VF ed altre avversità ad esclusione delle catastrofali) la franchigia decresce di un punto per ogni punto di danno a partire dal danno 30% con minimo 20% - Franchigia minima 40% per avversità catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) con possibilità di franchigie più elevate sino al 55% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per danni da grandine e vento forte - 50% per danni da avversità catastrofali (gelo-brina, siccità ed alluvione) - 50% per le altre avversità per tutti i prodotti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Previsto scoperto del 20% per le colture orticole per danni da eccesso di pioggia, colpo di sole e vento caldo, per vento forte su vivai, peperoni e tabacco e per sbalzo termico su riso |
| GROUPAMA | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - Integrativa operativa solo per grandine e vento, non prevista per eccesso di pioggia - Per eccesso di pioggia la garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); per tutte le produzioni arboree dall’allegagione - Per tutti i prodotti in conseguenza della perdita di produzione derivante dalla morte della pianta - Per asfissia radicale nonché per: - prodotto frutta: lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking) - prodotto uva da vino: marcescenza in prossimità della raccolta - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per tutti i rischi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO C - Franchigia minima 10% per grandine e vento per: pomodoro, uva da tavola, soia da seme, tabacco, mais, cereali; - Franchigia minima 15% per grandine e vento per: frutta, mais, cereali, orticole, cocomeri e meloni - Franchigia minima 20% per grandine e vento per: frutta, speciali, orticole, orticole da seme, cucurbitacee, vivai ed Albicocche - Franchigia minima 20% per grandine e vento per ciliegie - Franchigia altre avversità 30% - In caso di danni da grandine e/o vento con altre avversità: per danni inferiori al 30% franchigia minima 30%; per danni complessivi superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto percentuale di danno causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento della franchigia minima del 20% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO (al netto della franchigia) POLIZZA TIPO C - 80% per danni da grandine su mais - 65% per danni da grandine anche se combinata con altri eventi per tutte le colture erbacee ed orticole da seme (fatta eccezione per il frumento) - 50% per gli altri rischi su arboree, vivai ed uva da vino; 60% per uva da vino - 60% per vento forte su mais, cereali, oleaginose e riso - 70% per danni combinati grandine ed altre avversità su arboree, vivai e uva da vino; 50% per ciliegie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - Non previsto |
| ZURICH (Howden) | OGGETTO DELLA GARANZIA - È riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo-brina, alluvione, siccità, colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, laddove sia disponibile documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui per esaurimento di invasi o bacini artificiali per insufficienti precipitazioni - Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi ad asfissia radicale per le colture erbacee, effetti meccanici da nubifragio nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla semina, effetti meccanici da nubifragio e precipitazioni intense su frumento duro e frumento tenero, cracking per le colture arboree entro i 20 giorni precedenti la raccolta (escluse ciliegie) e marcescenza su uva da vino - Dati meteorologici: utilizzo Radar Meteo con tolleranza del 10% per la garanzia eccesso di pioggia - Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A - B - C - Franchigia minima 10% per grandine e vento per mais, cereali, soia e uva da vino (eccezione vento forte 15% per cereali, mais e soia) - Franchigia minima 15% per grandine e vento per frutta e pomodoro - Franchigia minima 20% per orticole e vivai - Franchigia minima 30% per cocomeri, meloni e ciliegie - Franchigia minima 40% per alluvione, gelo-brina e siccità - Altre avversità franchigia 30% - In caso di danni combinati tra grandine e/o vento ed altre avversità viene applicata la franchigia più elevata - In caso di danni combinati tra grandine e/o vento ed avversità catastrofali la franchigia applicabile sarà pari alla percentuale di danno causato da avversità catastrofali, con il minimo del 30% ed il massimo del 40%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A - B - C - 80% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezioni: 70% per vivai, tabacco e cucurbitacee) - 50% per tutte le altre avversità (tranne le catastrofali) - 50% in caso di concomitanza grandine e/o vento, avversità catastrofali ed altre avversità ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO - Previsto scoperto del 20% per i danni da eccesso di pioggia sulle produzioni erbacee (cocomeri, meloni e pomodoro inclusi) e del 20% per i danni da siccità su tutti i prodotti |
| COMPAGNIA | Decorrenza e Cessazione |
| ALLIANZ SPA | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 12 giorni per gelo-brina, colpo di sole, alluvione, eccesso di pioggia ed eccesso di neve - 30 giorni per vento caldo, siccità, sbalzo termico e ondata di calore Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 20/11 |
| ARA 1857 | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per colpo di sole, eccesso di pioggia ed eccesso di neve - 12 giorni per gelo-brina e alluvione - 30 giorni per vento caldo e siccità Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione commerciale della raccolta e comunque non oltre il 10/11, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
| ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per tutte le altre avversità - 12 giorni per gelo-brina e alluvione - 30 giorni per siccità Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione commerciale della raccolta e comunque non oltre il 01/11, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico - 12 giorni per gelo e brina - 30 giorni per vento caldo, siccità e ondata di calore Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 30/07 per colture autunno-vernine e il 30/10 per colture a ciclo estivo (01/10 per vento su actinidia) |
| VH ASSICURAZIONI | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per colpo di sole, alluvione, eccesso di pioggia, vento caldo ed eccesso di neve - 12 giorni per gelo-brina - 30 giorni per siccità Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 12 giorni per alluvione, colpo di sole, gelo-brina, eccesso di pioggia e sbalzo termico - 30 giorni per siccità, ondata di calore e vento caldo Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione del prodotto e comunque non oltre il 15/11 per le colture a ciclo estivo e il 30/07 per le colture autunno-primaverili, salvo quanto previsto dalle condizioni specifiche di ogni prodotto - La garanzia vento forte per colture arboree e da seme cessa 10 giorni prima della data di raccolta |
| ITAS MUTUA | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per alluvione, eccesso di pioggia, sbalzo termico e ondata di calore - 12 giorni per gelo e brina (non prima della rottura delle gemme) - 30 giorni per siccità - Eccesso di pioggia, sbalzo termico e ondata di calore decorrono comunque dall’allegagione Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta del prodotto e comunque non oltre il 10/11 - La garanzia vento forte cessa 10 giorni prima della maturazione della raccolta |
| REALE MUTUA | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico - 12 giorni per gelo-brina ed eccesso di neve - 30 giorni per siccità, vento caldo e ondata di calore Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20/11 e il 30/07 per le colture a ciclo autunno-vernino |
| Sace BT (One Underwriting) | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per tutte le altre avversità - 12 giorni per gelo-brina - 30 giorni per siccità Cessazione - Per le colture a ciclo primaverile-estivo la garanzia cessa alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 20/11 - Per le colture a ciclo autunno-vernino la garanzia cessa alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 30/07 - Per entrambe le tipologie resta fermo quanto eventualmente previsto dalle condizioni speciali |
| REVO INSURANCE | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 12 giorni per gelo-brina, colpo di sole, alluvione, sbalzo termico, eccesso di pioggia ed eccesso di neve - 30 giorni per vento caldo, ondata di calore e siccità Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 - Per l’avversità vento forte la garanzia cessa alla maturazione della raccolta esclusivamente per raffiche superiori a 75 km/h e con un limite di risarcimento pari al 50%, in deroga a quanto previsto dalle condizioni speciali |
| BENE ASSICURAZIONI | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per alluvione, sbalzo termico, colpo di sole, eccesso di pioggia ed eccesso di neve - 12 giorni per gelo-brina - 30 giorni per vento caldo, siccità e ondata di calore Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione commerciale della raccolta e comunque non oltre il 20/11, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
| ASSICURATRICE MILANESE | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per le altre avversità - 12 giorni per gelo-brina - 30 giorni per siccità Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione del prodotto e comunque non oltre il 20/11 per le colture a ciclo estivo e il 30/07 per le colture autunno-primaverili, salvo quanto previsto dalle condizioni specifiche di ogni prodotto |
| GENERALI | ecorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 12 giorni per gelo-brina, alluvione, eccesso di pioggia, sbalzo termico ed eccesso di neve - 30 giorni per vento caldo, siccità e ondata di calore Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 per le colture a ciclo primaverile-estivo e il 30/07 per le colture a ciclo autunno-vernino |
| VITTORIA (Howden) | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per eccesso di pioggia, eccesso di neve alluvione - 12 giorni per gelo brina e sbalzo termico - 30 giorni per colpo di sole, ondata di calore, siccità e vento caldo Cessazione - Per la grandine non oltre il 30/11 - Per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole ed eccesso di neve 20 giorni prima della maturazione della raccolta e comunque non oltre il 30/09 - Per vento forte 20 giorni prima della maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/10 - Le garanzie cessano 20 giorni prima della maturazione della raccolta e comunque non oltre il 21/06 |
| GROUPAMA | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per sbalzo termico, colpo di sole, ondata di calore, eccesso di pioggia ed eccesso di neve Cessazione - Per la grandine non oltre il 30/11 - Per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole ed eccesso di neve 20 giorni prima della maturazione della raccolta e comunque non oltre il 30/09 - Per vento forte 20 giorni prima della maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/10 - 20 giorni prima della maturazione della raccolta e comunque non oltre il 21/06 |
| ZURICH (Howden) | Decorrenza - 3 giorni per grandine e vento - 6 giorni per eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione e vento caldo - 12 giorni per gelo-brina e sbalzo termico - 30 giorni per siccità, colpo di sole e ondata di calore Cessazione - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 |
| COMPAGNIA | Condizioni Speciali Arboree |
| ALLIANZ SPA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia - La garanzia qualità decorre dal 15/06 - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione alla Società - Prevista tabella di qualità B e C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - La garanzia gelo-brina decorre dall’inizio della fioritura per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per le ciliegie nei giorni precedenti la raccolta ed è previsto anche per albicocche, nettarine, pesche e susine - Prevista tabella di qualità A e B |
| ARA 1857 | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia o nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dal 20/06 - Prevista tabella di qualità B e C - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme, e cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 - Il gelo-brina decorre sempre dalla schiusa delle gemme - Relativamente all’eccesso di pioggia viene indennizzato il danno da cracking nei 10 giorni precedenti la raccolta solo per le polizze tipo A e B - Danno di qualità: tabella A e B per polizza tipo C; tabella C con danno commerciale per polizze tipo A e B |
| ASSICURATRICE MILANESE | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dal 20/06 - Prevista tabella di qualità B e C - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme, e cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 - Il gelo-brina decorre sempre dalla schiusa delle gemme - Relativamente all’eccesso di pioggia viene indennizzato il danno da cracking nei 20 giorni precedenti la raccolta solo per le polizze tipo A e B - Danno di qualità: tabella A e B |
| GROUPAMA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dall’allegagione (eccezione actinidia dalla schiusa delle gemme) e cessano alla maturazione della raccolta, e comunque non oltre il 10/11 - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dal 15/06 - Prevista tabella di qualità B - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione (eccezione actinidia dalla schiusa delle gemme) e cessano alla maturazione della raccolta, e comunque non oltre il 10/11 - Per l’eccesso di pioggia è riconosciuto il cracking nei 15 giorni precedenti la raccolta - Qualità prevista con tabelle A e B |
| BENE ASSICURAZIONI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia - Il danno di qualità decorre dal 20/06 - Prevista tabella di qualità B e C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta - Per la garanzia eccesso di pioggia è prevista la marcescenza nei 20 giorni precedenti la raccolta (escluse ciliegie) - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A e B |
| GENERALI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e terminano non oltre il 20/10 - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia - Per la garanzia eccesso di pioggia sono riconosciuti i soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti l’epoca di raccolta - Il danno di qualità decorre dalla formazione dell’acino; per danni antecedenti al 01/07 i coefficienti previsti nelle tabelle di qualità sono ridotti del 50% - Prevista tabella di qualità A, B e C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme per grandine, vento e gelo-brina - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta (vento: actinidia non oltre il 20/11, noci 30 giorni prima della raccolta) - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue; la perdita di produzione è risarcibile per esaurimento di acque superficiali (esclusi pozzi privati) provenienti da bacini naturali o artificiali, comprovato da dichiarazione formalizzata e certificata da Consorzi di bonifica/irrigui che riduca o impedisca l’irrigazione; la dichiarazione deve indicare il periodo di limitazione della disponibilità idrica, l’entità della riduzione e l’identificazione dei terreni coinvolti - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto ad eccezione del prodotto ciliegie entro i 20 giorni precedenti la raccolta - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A, B e C |
| REALE MUTUA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la raccolta - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia - Il danno di qualità decorre dal 25/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per actinidia e dalla fioritura per le altre produzioni frutticole - La garanzia eccesso di pioggia è relativa ai danni in prossimità della raccolta (cracking) nei 20 giorni precedenti la raccolta - È prevista l’applicazione dello scoperto del 20% per i danni da vento forte in prossimità della raccolta (con date predefinite per singola varietà) - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con tabelle di qualità A e B |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta, e comunque non oltre il 20/10 - La garanzia eccesso di pioggia è relativa ai soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dal 15/06 - Previste tabelle di qualità B, C e D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme, e cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 15/11 per grandine ed altre avversità (01/10 per vento su actinidia) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Per eccesso di pioggia si intende la perdita di produzione a seguito di asfissia radicale e lesioni al frutto nella fase antecedente la raccolta dovute anche ad anomala distensione cellulare (cracking) per eccessiva disponibilità idrica, da intendersi nei 20 giorni precedenti la raccolta per tutta la frutta ad eccezione delle ciliegie (10 giorni) - Previste tabelle di qualità A e B |
| VH ASSICURAZIONI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - Per la garanzia eccesso di pioggia sono riconosciuti i soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la raccolta - Prevista tabella di qualità B e D per tutte le polizze per i soli danni da grandine, con decorrenza dall’allegagione; per danni qualitativi da eccesso di pioggia e colpo di sole viene considerata compromissione totale per ogni acino oggetto di marcescenza o avvizzimento - Per i danni oltre il 20/07 che comportino danni consistenti ai tralci è possibile il riconoscimento fino a 5 punti aggiuntivi da calcolare sul prodotto residuo - Con polizza SECUFARM franchigia 30-0 o 20-0 per danni da grandine e/o vento; limite di indennizzo 80% per grandine e vento e 50% per le altre avversità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta (vento: actinidia non oltre il 31/10, per gli altri prodotti non oltre il 15/11) - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking non è previsto per il prodotto ciliegie - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A e B per tutte le polizze - Con polizza SECUFARM franchigia 30-0 o 20-0 per danni da grandine e/o vento; limite di indennizzo 80% per grandine, 70% per vento e 50% per le altre avversità |
| VITTORIA (Howden) | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dall’allegagione e comunque non prima del 20/06 per il solo rischio grandine - Qualità prevista con tabelle B, C o D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta e comunque non oltre il 10/10; l’eccesso di pioggia non oltre il 10/10 - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue; la perdita di produzione è risarcibile per esaurimento di acque superficiali provenienti da bacini naturali, artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni e per provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione; la garanzia decorre dal 10/06 - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta; per actinidia non oltre il 31/10 - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni ad eccezione delle ciliegie ed è limitato ai 20 giorni precedenti la raccolta - Previste tabelle di qualità A e B |
| Sace BT (One Underwriting) | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termico decorrono dall’allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dalla formazione dell’acino e comunque non prima del 20/06 - Qualità prevista con tabelle B e C - Ammessa la pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicata alla compagnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 20/11 - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni (anche per ciliegie) ed è limitato ai 20 giorni precedenti la raccolta - Prevista tabella di qualità B |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - Per eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni indennizzabili da marciume acido nei 20 giorni precedenti la raccolta e nei 3 giorni successivi - Le garanzie cessano alla maturazione o raccolta e comunque non oltre il 30/09 - È consentita la pratica colturale “pulitura del grappolo”, cioè l’asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all’agenzia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 30/10 per actinidia e il 30/09 per pere, nettarine, pesche, albicocche e susine |
| ITAS MUTUA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termico decorrono dall’allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia - Il danno di qualità decorre dalla formazione dell’acino e comunque non prima del 20/06 per tabella C - Qualità prevista con tabelle A e C - Ammessa la pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicata alla compagnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 per tutte le avversità, ad eccezione del vento non oltre il 20/10 - Per albicocche, ciliegie, pere, pere precoci, susine e susine precoci la garanzia vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia, relativamente al prodotto ciliegie, è riconosciuto anche il cracking nei 10 giorni precedenti la raccolta - Prevista tabella di qualità B |
| REVO INSURANCE | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termico decorrono dall’allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dall’allegagione e comunque non prima del 10/06 - Qualità prevista con tabella B - Ammessa la pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicata alla compagnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 20/11 (non oltre il 31/10 per actinidia) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni ad eccezione delle ciliegie ed è limitato ai 20 giorni precedenti la raccolta - Previste tabelle di qualità A e B |
| ZURICH (Howden) | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia - Il danno di qualità decorre dall’allegagione e comunque non prima del 20/06 per il solo rischio grandine - Qualità prevista con tabelle B, C o D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta e comunque non oltre il 10/10; l’eccesso di pioggia non oltre il 10/10 - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue; la perdita di produzione è risarcibile per esaurimento di acque superficiali provenienti da bacini naturali, artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni e per provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione; la garanzia decorre dal 10/06 - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta; per actinidia non oltre il 31/10 - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni nei 20 giorni precedenti la raccolta - Previste tabelle di qualità A e B |
| ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 3 giorni successivi, e comunque non oltre il 30/09 - Il danno di qualità decorre dalla formazione dell’acino e comunque non prima del 20/06 per il solo rischio grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - La garanzia grandine cessa alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 30/10 per actinidia e il 30/09 per mele, nettarine, pesche, albicocche e susine - Il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta e comunque non oltre il 31/08; l’eccesso di pioggia non oltre il 30/09 - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni ad eccezione delle ciliegie ed è limitato ai 20 giorni precedenti la raccolta - Prevista tabella di qualità A |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | UVA DA VINO - Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione della raccolta (siccità, alluvione, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termico decorrono dall’allegagione) - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Relativamente all’eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti la vendemmia e nei 5 giorni successivi - Il danno di qualità decorre dalla formazione dell’acino e comunque non prima del 15/07 - Qualità prevista con tabelle B, C e D - Ammessa la pulitura del grappolo interessato da marcescenza purché comunicata alla compagnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRUTTA - Le garanzie decorrono dall’allegagione per tutte le produzioni, ad eccezione dell’actinidia per la quale decorrono dalla schiusa delle gemme - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 15/11 - Il vento forte per drupacee, pomacee e noci cessa 10 giorni prima della data di inizio raccolta - L’eccesso di pioggia ricomprende anche i danni da spaccatura per eccesso idrico (cracking) per albicocche, albicocche precoci, ciliegie, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche precoci, susine e susine precoci entro i 20 giorni precedenti la raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Previste tabelle di qualità A, B e C |
| COMPAGNIA | Condizioni Speciali Seminativi |
| ALLIANZ SPA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione della raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità, e comunque non oltre il 30/11 - Vento forte su erba medica da seme cessa ad allegagione avvenuta del seme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - In deroga a quanto sopra la garanzia vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa alla fase di maturazione gialla - Prevista tabella di qualità per danni da allettamento causati da grandine, vento ed eccesso di pioggia stabiliti convenzionalmente sul prodotto residuo in funzione dello stato fenologico in cui si è verificato il danno ed in proporzione al grado di allettamento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa dopo 125 giorni dal trapianto per colture forzate e semiforzate e dopo 130 giorni per le coltivazioni a cielo aperto, e comunque non oltre il 30/09 per tutte le coltivazioni - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 15/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità con tabella A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Il vento forte cessa, per eventi sino a 50 km/h, al punto nero per mais da granella, seme e pastone; alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale; per mais dolce alla maturazione lattea - Su richiesta è previsto il riconoscimento del danno di qualità con tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine - Siccità prevista anche per colture non irrigue, salvo limiti assuntivi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre 120 giorni dalla semina o dal trapianto e comunque non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità con tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni precedenti la raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, e comunque non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano causato sterilità al di sotto dei 13°C nel periodo 15/07 - 20/08 - Danno di qualità convenzionale previsto sul prodotto residuo a seguito di danno da grandine |
| ARA 1857 | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - Per la siccità decorre dalla spigatura - Il vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa 10 giorni prima della raccolta del prodotto e comunque non oltre il 10/07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed all’attecchimento in caso di trapianto - Per cocomeri e meloni la garanzia termina per: - colture forzate e semiforzate: 10/08 - colture a cielo aperto: 31/08 - colture tardive: 15/09 - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la garanzia termina il 15/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - Siccità non prevista per colture non irrigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - La garanzia decorre dall’emergenza per la grandine e cessa alla maturazione della raccolta - Relativamente al vento forte la garanzia cessa: - per mais da granella alla maturazione farinosa (punto nero) - per mais da insilaggio alla fine della maturazione cerosa - per mais dolce alla fine della maturazione lattea - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa - Siccità non prevista per colture non irrigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o dal trapianto, non prima del 01/04, e cessano al 120° giorno dalla data di trapianto e comunque non oltre il 30/09 - Per eccesso di pioggia sono considerati i danni da asfissia radicale che determinano la morte della pianta o la marcescenza delle bacche ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa e comunque non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano causato sterilità al di sotto dei 13°C nel periodo 15/07 - 20/08 |
| ASSICURATRICE MILANESE | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - Per il vento forte la garanzia cessa alla maturazione gialla ad esclusione delle raffiche superiori a 75 km/h per le quali l’operatività è prevista fino alla maturazione della raccolta - Per la siccità la garanzia decorre dalla spigatura; il vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa 10 giorni prima della raccolta del prodotto e comunque non oltre il 10/07 - Prevista opzione danno di qualità con tabella A per i soli danni da grandine - Prevista opzione qualità tabella Z con possibilità di riconoscimento del danno di qualità per tutte le avversità riscontrate dalla fase di spigatura qualora il peso specifico sia inferiore a 77 kg/hl per frumento e 58 kg/hl per orzo. La garanzia cessa 7 giorni prima della raccolta, comunque non oltre la maturazione fisiologica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed all’attecchimento in caso di trapianto - Per cocomeri e meloni la garanzia termina per: - colture forzate e semiforzate: 10/08 - colture a cielo aperto: 31/08 - colture tardive: 15/09 - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la garanzia termina il 15/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - La siccità decorre dall’inizio della fioritura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza per la grandine e cessano alla maturazione della raccolta - Relativamente al vento forte cessano: - per mais da granella alla maturazione farinosa (punto nero) - per mais da insilaggio alla fine della maturazione cerosa - per mais dolce alla fine della maturazione lattea - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa - Siccità non prevista per colture non irrigue - Per il mais di primo raccolto tutte le garanzie cessano comunque non oltre il 05/10 - Per il mais granella o insilato, limitatamente al pacchetto con i tre rischi di frequenza, prevista tabella di qualità Z, sul prodotto residuo dopo la perdita di quantità. Per il mais da granella si applicano coefficienti crescenti in base alla % di perdita. Per il mais da insilaggio sono previsti due livelli di qualità, con possibile coefficiente aggiuntivo del 20%. La garanzia vento forte è valida fino alla maturazione; può operare oltre se almeno 30% delle piante è allettato/scavezzato e la raccolta meccanica è impossibile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o dal trapianto, non prima del 01/04, e cessano al 110° giorno dalla data di trapianto e comunque non oltre il 10/10 - Per eccesso di pioggia sono considerati i danni da asfissia radicale che determinano la morte della pianta o la marcescenza delle bacche ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa e comunque non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano causato sterilità al di sotto dei 13°C nel periodo 15/07 - 20/08 |
| Sace BT (One Underwriting) | BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie decorrono dall’emergenza e cessano alla maturazione della raccolta - Il vento forte cessa all’inizio della fase di maturazione gialla ed alla maturazione della raccolta se presente raffica di vento di almeno 75 km/h - Se richiesto è prevista tabella di qualità A per danno da grandine sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed all’attecchimento in caso di trapianto - Le garanzie terminano: - per cocomeri e meloni (forzate e semiforzate): 10/08 - per cocomeri e meloni (cielo aperto): 31/08 - per cocomeri e meloni (tardive): 15/09 - per zucche e zucchine: 15/09 - Per cocomeri e meloni è prevista la possibilità di pulitura purché comunicata alla compagnia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza ad eccezione di colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo e siccità che decorrono dall’inizio della fase fenologica riproduttiva R1 (inizio fioritura) - La garanzia cessa per le avversità diverse dalla grandine alla fase R8 (maturazione piena), ad eccezione del vento qualora superiore a 75 km/h per il quale si fa riferimento alla maturazione della raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - La grandine cessa non oltre il 31/10 per il primo raccolto e non oltre il 30/11 per il secondo raccolto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza e cessano alla maturazione della raccolta - Relativamente al vento cessano: - per mais da granella alla maturazione farinosa (punto nero) - per mais da insilaggio alla fine della maturazione cerosa - per mais dolce alla fine della maturazione lattea, e comunque non oltre il 10/11 - Qualora il vento sia superiore a 75 km/h la garanzia cessa alla maturazione della raccolta - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa per mais granella, insilaggio e biomassa, ed alla maturazione lattea per mais dolce - Per il mais da granella di primo raccolto si conviene che tutte le garanzie cessano alla data del 05/10 - Se richiesto è prevista tabella di qualità A per danno da grandine sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dall’attecchimento in caso di trapianto, non prima del 01/04 - La garanzia si estingue progressivamente al 120° giorno dal trapianto e comunque non oltre il 10/10 - Nel caso il prodotto sia colpito da grandine successivamente al 01/07 la garanzia può essere prorogata sino al 10/10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione della raccolta - Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa e comunque non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano causato sterilità al di sotto dei 13°C nel periodo 15/07 - 20/08 |
| BENE ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione della raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità - Per i prodotti la cui pratica colturale prevede la raccolta in più fasi (taglio ed estirpazione delle piante, essiccazione del prodotto e trebbiatura in campo) la garanzia grandine è prorogata di ulteriori 7 giorni a partire dalla data di taglio e/o estirpazione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie cessano alla maturazione della raccolta; la garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h e alla maturazione della raccolta per eventi superiori o uguali a 75 km/h - Prevista liquidazione opzionale con tabella di qualità B per danno di qualità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzia cessa non oltre: - 20/10 per zucche - 15/10 per zucchine - per cocomeri e meloni entro 120 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 15/09 - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura - Riconosciuto danno di quantità e qualità con tabella A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dall’emergenza e cessano alla maturazione della raccolta; eccezione per vento forte su girasole che cessa alla fase di riempimento del seme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - In deroga a quanto sopra la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa: - per mais dolce alla maturazione lattea - per le altre tipologie di mais alla maturazione cerosa - Il vento forte cessa per eventi sino a 50 km/h: - al punto nero per mais da granella, seme e pastone - alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale - alla maturazione lattea per mais dolce - Per eventi sino a 75 km/h la garanzia cessa alla maturazione della raccolta - Prevista liquidazione opzionale del danno di qualità su mais da granella ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre 130 giorni dalla semina o dal trapianto e comunque non oltre il 10/10 - Riconosciuto danno di quantità e qualità con tabella A - Prevista appendice per polizza tipo C o tipo B con scalarità della franchigia da 30% a 20% (oltre danno 40% con passo 1) per i danni da eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa sino a 50 km/h e alla maturazione della raccolta oltre i 75 km/h - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano causato sterilità al di sotto dei 13°C per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi all’emissione della pannocchia - Danno di qualità convenzionale previsto solo con polizza tipo A su danno residuo a seguito di danno da grandine |
| GENERALI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione della raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità - Obbligo indicazione della data di semina/trapianto per tutte le colture ad eccezione di mais, riso, soia ed autunno-vernini - Per i prodotti con raccolta in più fasi (taglio/estirpazione) la garanzia grandine è prorogata di 7 giorni dalla data di taglio e/o estirpazione - La garanzia siccità per orticole, mais, riso, soia e sorgo può essere prestata solo se irrigue (in presenza di pozzi privati la coltura è considerata non irrigua), ossia per colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, condizione che deve essere espressamente indicata in polizza; la perdita di produzione per siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di bacini naturali e artificiali comprovato da dichiarazione formalizzata e certificata da Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione; tali dichiarazioni devono indicare il periodo di limitazione della disponibilità idrica, l’entità della riduzione e l’identificazione dei terreni coinvolti - Per tutti i prodotti i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati per asfissia radicale; inoltre per autunno-primaverili, cocomeri, meloni, fagioli, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli, pomodoro, soia, zucche e zucchine sono indennizzati anche i danni da marcescenza di bacche, baccelli, cariossidi e frutti provocati da eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo - Per gli altri prodotti è riconosciuto danno di quantità e qualità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - In deroga a quanto sopra la garanzia vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h; per eventi superiori o uguali a 75 km/h cessa alla maturazione della raccolta - Previsto danno di qualità con tabella A e C per produzioni da biomassa/foraggio/insilaggio (non granella) per danni da grandine successivi alla spigatura; il danno di qualità è determinato convenzionalmente sul prodotto residuo dopo l’accertamento del danno di quantità - La siccità è operativa anche sulle colture non irrigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - In deroga a quanto sopra per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del 120° giorno dal trapianto e comunque non oltre il 15/09 per l’Italia settentrionale - Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore 12 del 15/10 per l’Italia settentrionale - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura - Riconosciuto danno di quantità e qualità con tabella A e C per cocomeri e meloni e tabella A per zucche e zucchine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - In deroga a quanto sopra le avversità colpo di sole/ondata di calore, sbalzo termico, vento caldo e siccità decorrono dall’inizio della fase fenologica riproduttiva R1 (inizio fioritura) - Limitatamente alla grandine la garanzia cessa il 31/10 per il primo raccolto e il 10/11 per il secondo raccolto - Limitatamente al vento forte la garanzia cessa il 31/10 per il primo raccolto e il 10/11 per il secondo raccolto - Per girasole le garanzie cessano all’inizio della fase di maturazione fenologica - La siccità indennizza i danni solo per colture irrigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - In deroga a quanto sopra la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa: - per mais dolce alla maturazione lattea - per le altre tipologie di mais alla maturazione cerosa - Il vento forte cessa, per eventi oltre 50 km/h e sino a 75 km/h: - al punto nero per mais da granella, seme e pastone - alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale - alla maturazione lattea per mais dolce - Per eventi superiori a 75 km/h la garanzia cessa alla maturazione della raccolta e comunque non oltre il 10/11 - Limitatamente a colpo di sole/ondata di calore, sbalzo termico e vento caldo le garanzie cessano dall’inizio della fase fenologica cerosa - Riconosciuto danno di qualità convenzionale con tabella A e C per il solo rischio grandine; il danno di qualità è calcolato sul prodotto residuo dopo l’accertamento del danno di quantità - Per insilaggio e biomassa è prevista tabella A - Su richiesta è possibile stipulare polizze tipo C (grandine, vento, pioggia) con tabella B con riconoscimento del danno di qualità sul prodotto residuo - La siccità indennizza i danni solo per colture irrigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre 120 giorni dalla semina o dal trapianto e comunque non oltre il 20/10 - Riconosciuto danno di quantità e qualità con tabella A - Resa massima pomodoro Lombardia 900 q.li/ha; deroghe possibili mediante trasmissione delle rese storiche in fase di stipula della polizza - La siccità indennizza i danni solo per colture irrigue - Per produzioni trapiantate dopo il 01/07 rese superiori a 500 q.li/ha assicurabili solo su autorizzazione direzionale - Con pagamento di quota aggiuntiva pari all’1,5% sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta relativi al mancato accesso agli appezzamenti purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte cessa alla maturazione cerosa sino a 50 km/h ed alla maturazione della raccolta oltre 75 km/h - Il vento forte cessa comunque entro il 20/10 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano causato sterilità al di sotto dei 13°C per almeno 2 giorni consecutivi verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi all’emissione della pannocchia - Danno di qualità convenzionale previsto con tabella C sul prodotto residuo a seguito di danno da grandine |
| ITAS MUTUA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE - La siccità interviene solamente per le colture irrigue ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero la garanzia decorre dall’emergenza; viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo - Per gli altri prodotti è riconosciuto il danno di quantità e qualità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie decorrono dalla fase fenologica di levata e cessano, per il solo vento forte, 20 giorni prima della raccolta - La garanzia termina comunque non oltre il 10/07 - Resa massima frumento tenero 70 q.li/ha (biologico 60) e frumento duro 60 q.li/ha (biologico 55), salvo presentazione documentazione - Prevista opzione qualità con possibilità di riconoscimento del danno di qualità per tutte le avversità riscontrate dalla fase di spigatura qualora il peso specifico sia inferiore a 77 kg/hl per frumento e 58 kg/hl per orzo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dalla semina o dall’attecchimento in caso di trapianto e cessano: - 15/08 per le coltivazioni forzate e semiforzate - 31/08 per le coltivazioni a cielo aperto - 15/09 per le coltivazioni tardive - Per cetrioli e zucche la garanzia cessa alle ore 12 del 15/09 - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dalla semina e cessano alla maturazione della raccolta - Previste rese massime per le produzioni non irrigue: soia 35 q.li/ha per primo raccolto e 25 q.li/ha per secondo raccolto; colza 25 q.li/ha autunnale e 15 q.li/ha primaverile ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza e cessano alla maturazione della raccolta del prodotto - Per il mais il vento forte cessa al punto nero per mais da granella ed alla maturazione cerosa per mais da insilaggio e biomassa - Prevista qualità opzionale (tabella A) per danni da grandine sul prodotto residuo - Limitatamente al mais per uso industriale, la cui destinazione sia certificata da contratti stipulati con le aziende che ritirano il prodotto, in caso di danni da eventi garantiti tali da comportare il declassamento del prodotto a uso zootecnico o a biomassa, i coefficienti di danno di qualità sul prodotto residuo sono incrementati del 10% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o dal trapianto, non prima del 05/04, e cessano al 115° giorno dalla data di trapianto e comunque non oltre il 30/09 - Per danni da grandine e/o vento ed eccesso di pioggia è prevista franchigia scalare 30-20 passo 1 (riduzione di un punto per ogni punto di danno da grandine) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - Le garanzie decorrono dalla semina e cessano alla maturazione della raccolta, ad eccezione della siccità che cessa alla maturazione cerosa - Il vento forte cessa 20 giorni prima della maturazione della raccolta |
| REALE MUTUA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Le garanzie decorrono dall’emergenza - Per bietola da zucchero viene liquidato il danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo - Per cipolla, cipolline e scalogno è riconosciuto il danno di quantità e il danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie decorrono dalla fase fenologica di levata e cessano alla fine della maturazione vitrea (cerosa per produzioni da biomassa ed insilaggio) - La garanzia eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed all’attecchimento in caso di trapianto - Per zucche e zucchine la garanzia cessa dopo 115 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30/09 - Per cocomeri e meloni la garanzia cessa: entro il 15/08 per colture forzate, entro il 31/08 per colture a cielo aperto e/o pacciamate, entro il 15/09 per colture tardive (trapiantate dopo il 01/06) - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione tramite PEC alla Direzione; trascorsi 5 giorni senza riscontro da parte della Società può procedere alla pulitura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - Per il prodotto soia, se coltura non irrigua, resa massima 40 q.li/ha ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza, comunque non prima del 01/04, e cessano alla raccolta del prodotto e comunque non oltre il 31/10 - Relativamente al vento forte la garanzia cessa: al punto nero per mais da granella, alla maturazione cerosa per il mais da insilaggio, alla maturazione lattea per il mais dolce - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa (per mais dolce alla maturazione lattea) - Prevista siccità anche per colture non irrigue; resa massima mais da granella 90 q.li/ha (nel preventivatore prevista solo irrigua) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o dal trapianto e cessano trascorsi 115 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30/09 - L’eccesso di pioggia è relativo ai danni da asfissia radicale che determinano la morte delle piante e alla marcescenza delle bacche in prossimità della raccolta - Resa massima assicurabile 1.000 q.li/ha |
| ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie decorrono dalla fase di levata, non prima del 01/03, e cessano alla maturazione di raccolta - Limitatamente alla garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h; per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta - Previsti quantitativi massimi assicurabili per tipologia di terreno e prodotto qualora l’assicurato non possa dimostrare resa storica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dall’emergenza, non prima del 01/04, e si riferiscono alle sole produzioni irrigue; cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 30/09 per il 1° raccolto e 15/10 per il 2° raccolto - Previsti limiti massimi assicurabili per 1° e 2° raccolto qualora l’assicurato non possa dimostrare resa storica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza (non prima del 01/04) e cessano alla maturazione commerciale del prodotto, non oltre il 15/10 - Relativamente al vento forte: per mais granella cessa alla maturazione farinosa “punto nero”; per mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa; per mais dolce alla fine della maturazione lattea - La garanzia è estesa sino alla raccolta nel caso in cui la raffica di vento ecceda i 75 km/h - L’eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa - Previsti quantitativi massimi assicurabili per tipologia di terreno e prodotto qualora l’assicurato non possa dimostrare resa storica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina o all’attecchimento in caso di trapianto; termine cessazione: - 15/09 per coltivazioni forzate e semi-forzate - 31/08 per coltivazioni a cielo aperto - 15/09 per coltivazioni tardive - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la garanzia termina entro il 15/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - La garanzia decorre dall’emergenza o ad attecchimento avvenuto e scade alla maturazione di raccolta, entro 120 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 10/10 - L’eccesso di pioggia è operativo per i soli trapianti effettuati entro il 31/05 - Le rese assicurabili non potranno superare le seguenti: - Trapianti effettuati entro il 01/05: 800 q.li/ha - Trapianti effettuati tra il 01/05 ed il 20/05: 900 q.li/ha - Trapianti effettuati dopo il 20/05: 700 q.li/ha - Qualora non si riesca a dimostrare la resa storica, la resa massima assicurabile non può superare gli 800 q.li/ha ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - Le garanzie decorrono dall’emergenza e cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 15/10 - Il vento forte decorre dall’accestimento e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 25/09 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Per tutte le produzioni erbacee la garanzia siccità è prestata solamente per terreni irrigui ed è indennizzabile a seguito di insufficienti precipitazioni attestate dai Consorzi di Bonifica/Irrigui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Le garanzie decorrono: per grandine dall’emergenza in caso di semina e dall’attecchimento in caso di trapianto; la garanzia cessa dal 7° giorno dal taglio o dall’estirpo - Per eccesso di pioggia vengono riconosciuti solo i danni concomitanti con la fioritura che comportino una minore impollinazione - Per cipolle la garanzia vento cessa 30 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie decorrono dall’emergenza per tutte le avversità, ad eccezione del vento che decorre dalla fase fenologica di spigatura, e cessano all’epoca di maturazione del prodotto - Previsto danno di qualità, se richiesto, su danni da grandine per frumento duro, frumento tenero ed orzo, liquidato convenzionalmente sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina o dall’attecchimento in caso di trapianto e cessano: - per cocomeri e meloni: colture forzate e semiforzate 10/08, colture a cielo aperto 31/08, colture tardive 15/09 - per zucche e zucchine la garanzia termina il 30/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dall’emergenza per tutte le avversità, ad eccezione della siccità (inizio fioritura R5 per girasole e inizio fase riproduttiva R1 per soia), e cessano alla fase di maturazione - Per soia il vento forte cessa: 1° raccolto non oltre il 20/10, 2° raccolto non oltre il 20/11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza per tutte le avversità ad eccezione del vento forte (dalla seconda sottofase di levata) e cessano alla maturazione di raccolta per tutti i rischi tranne il vento forte - Vento forte cessa: mais granella alla maturazione farinosa, mais insilaggio alla maturazione cerosa - Le altre garanzie cessano alla maturazione di raccolta - La siccità decorre dall’inizio della seconda sottofase di levata - Limitatamente alla grandine è prevista l’opzione per il danno di qualità anche per la granella, che decorre dalla prima sottofase di levata - Siccità prevista solo per terreni irrigui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dall’emergenza o dall’attecchimento avvenuto e terminano alla maturazione, non oltre i 115 giorni dal trapianto e comunque entro il 25/09 per tutte le avversità; per eccesso di pioggia non oltre il 20/09 - Per lo sbalzo termico sono riconosciuti i danni da sterilità dei gameti conseguenti a temperature superiori ai 32°C - L’eccesso di pioggia è relativo alla minore produzione a seguito di asfissia radicale e/o lesioni al frutto per eccessiva disponibilità idrica |
| VH ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo - Per cipolla, cipolline e scalogno danno di quantità e danno di qualità convenzionale su prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - La garanzia vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa alla fase di maturazione cerosa, non oltre il 31/07 - Per il frumento riconosciuto danno di quantità per allettamento della coltura per vento forte e/o eccesso di pioggia successivi alla fase di spigatura; il danno verrà calcolato considerando la quantità non raccoglibile - Formula SECUFARM fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento; per eventi combinati grandine, vento ed altri eventi limite di indennizzo 50% - Formula SECUFARM fr.20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo 80% per grandine e/o vento e 50% per altri eventi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Per cocomeri e meloni la garanzia cessa: - dopo 125 giorni dalla semina/trapianto per coltivazioni forzate e semiforzate - dopo 130 giorni dalla semina/trapianto per coltivazioni a cielo aperto - entro e non oltre il 30/09 per tutte le coltivazioni - Per cocomeri e meloni franchigia minima 30% anche per grandine e vento - Per zucchine la garanzia cessa: - decorsi 100 giorni dal trapianto o 112 giorni dalla semina, non oltre il 20/09 - Per la zucca la garanzia cessa: - decorsi 160 giorni dalla semina e 140 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 15/10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 20/10 e non oltre il 01/10 per vento forte - Vento forte franchigia 15% - Per il prodotto soia: - Formula SECUFARM fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, altri eventi limite indennizzo 50% - Formula SECUFARM fr.20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo 80% per grandine e/o vento e 50% per altri eventi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie eccesso di pioggia e gelo decorrono dalla semina, non prima del 31/03 - Il vento forte cessa al punto nero per mais granella, seme e pastone; alla maturazione lattea per insilaggio, biomassa e pastone; per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 20/10 - Possibilità di sottoscrivere coperture per colture non irrigue con resa massima: 70 q.li/ha per mais da granella, 350 q.li/ha per mais da insilaggio - Riconosciuto danno di qualità convenzionale sempre per le tipologie destinate a biomassa, per il solo rischio grandine, dopo aver accertato danno di quantità sul prodotto residuo - Formula SECUFARM fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, altri eventi 50% - Formula SECUFARM fr.20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo 80% per grandine e/o vento e 50% per altri eventi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 130 giorni dalla semina o 120 giorni dal trapianto, comunque non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Formula SECUFARM possibilità fr.30-0 o 20-0, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, 50% per altri eventi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - Il vento forte cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 15/10 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti ad abbassamenti di temperatura inferiori ai 13°C nella fase di fioritura tali da causare sterilità - Danno di qualità convenzionale previsto solo con polizza tipo A e B su danno residuo a seguito di danno da grandine - Formula SECUFARM fr.10-0 o 10-5, franchigia vento forte sempre 10%, limite di indennizzo 80% per grandine e/o vento, 50% per altri eventi |
| VITTORIA (Howden) | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità - La garanzia eccesso di pioggia cessa comunque non oltre il 10/10, sono ricompresi i danni causati da nubifragi alle colture seminate/trapiantate per effetto meccanico ed i danni da asfissia radicale - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue; la perdita di produzione è risarcibile per esaurimento di acque superficiali provenienti da bacini naturali e artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni, nonché a seguito di provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro, per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed, ad integrazione, anche i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati da eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - La garanzia vento forte cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 25/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzia cessa per cocomeri e meloni entro il: - 15/08 per colture forzate e semi-forzate - 31/08 per colture a cielo aperto - 15/09 per coltivazioni tardive - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 15/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa per la soia: per grandine non oltre il 31/10 per il 1° raccolto ed il 20/11 per il 2° raccolto - Il vento forte cessa il 31/10 per il 1° raccolto ed il 10/11 per il 2° raccolto per eventi tra 50 km/h e 75 km/h; per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per il 1° raccolto e il 20/11 per il 2° raccolto - Per la colza il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta - Previste rese massime assicurabili per polizze tipo A e B in funzione del terreno e del numero di raccolti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Il vento forte cessa, per eventi sino a 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone; alla maturazione cerosa per granella e seme; alla maturazione cerosa per insilaggio e biomassa; per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 10/10 - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa per granella, insilaggio e biomassa, e alla maturazione lattea per mais dolce - Previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del numero di raccolti - Su richiesta riconoscimento del danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 110 giorni dal trapianto - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti ad abbassamenti di temperatura inferiori ai 13°C nel periodo 15/07 – 20/08 senza alcuna tolleranza sui dati meteo - Danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito di danno da grandine |
| REVO INSURANCE | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità, comunque non oltre il 15/11 - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro, per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed, ad integrazione, anche i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati da eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - In deroga a quanto sopra la garanzia vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa alla fase di maturazione gialla; per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30/06 - La garanzia eccesso di pioggia cessa non oltre il 30/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa entro 120 giorni dal trapianto per tutte le coltivazioni, non oltre il 31/08 - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa per la soia: per grandine non oltre il 31/10 per il 1° raccolto ed il 20/11 per il 2° raccolto - Il vento forte cessa il 31/10 per il 1° raccolto ed il 10/11 per il 2° raccolto per eventi tra 50 km/h e 75 km/h; per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per il 1° raccolto ed il 20/11 per il 2° raccolto - Per il prodotto colza il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Il vento forte cessa, per eventi sino a 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone; alla maturazione cerosa per granella e seme; alla maturazione cerosa per insilaggio e biomassa; per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 01/10 - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa per granella, insilaggio e biomassa, e alla maturazione lattea per mais dolce - Previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - L’eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa, non oltre il 10/10 - Su richiesta riconoscimento del danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre 120 giorni dalla semina o dal trapianto, comunque non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti ad abbassamenti di temperatura inferiori ai 13°C nel periodo 15/07 – 20/08 senza alcuna tolleranza sui dati meteo - Danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito di danno da grandine |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità, non oltre il 15/11 (30/07 per autunno-vernini) - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro, per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed, ad integrazione, anche i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati da eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - In deroga a quanto sopra la garanzia vento forte decorre non prima del 01/03 e cessa alla fase di maturazione gialla; per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10/06 - La garanzia eccesso di pioggia cessa non oltre il 30/07 - Prevista, su richiesta, opzione danno di qualità su grandine e vento, con decorrenza 15/04 e cessazione 15/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa entro 120 giorni dal trapianto e comunque non oltre: - 10/08 per colture forzate e semi-forzate - 31/08 per colture a cielo aperto - 30/09 per colture tardive - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 15/10 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A - Scoperto 10% per colpo di sole e grandine per zucca ornamentale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa per la soia: per grandine non oltre il 31/10 per il 1° raccolto ed il 30/11 per il 2° raccolto - Il vento forte cessa alla maturazione piena, ad eccezione di eventi superiori a 75 km/h ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Il vento forte cessa, per eventi sino a 50 km/h, alla maturazione farinosa per mais granella, seme e pastone; alla maturazione cerosa per granella e seme; alla maturazione cerosa per insilaggio e biomassa; per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 01/10 - Per eventi superiori a 75 km/h cessa alla maturazione di raccolta - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa per granella, insilaggio e biomassa, e alla maturazione lattea per mais dolce - Previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - Su richiesta riconoscimento del danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre 120 giorni dalla semina o dal trapianto, comunque non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti ad abbassamenti di temperatura inferiori ai 13°C nei 15 giorni precedenti e successivi all’emissione della pannocchia - Danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito di danno da grandine |
| GROUPAMA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - Le garanzie decorrono dalla fase di levata e cessano, ad eccezione della grandine, non oltre il 15/06 per frumento ed avena, 01/06 per orzo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed all’attecchimento in caso di trapianto. Le garanzie terminano: - per cocomeri e meloni: colture forzate e semiforzate 15/08 - per cocomeri e meloni: colture a cielo aperto 31/08 - per cocomeri e meloni: colture tardive 15/09 - per zucche e zucchine il 15/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Le garanzie decorrono dall’emergenza e cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 15/10 per la grandine e nei 20 giorni prima della raccolta per le altre avversità, comunque non oltre il 31/08 (21/06 per ondata di calore) - Relativamente al vento cessano per: - mais granella classe FAO 500 entro il 15/08 - mais granella classe FAO 600 entro il 31/08 - mais insilaggio e biomassa entro il 20/08 - mais insilaggio di 2° raccolto entro il 30/09 - Previsto danno di qualità per il mais insilaggio e da seme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - Le garanzie decorrono dall’attecchimento in caso di trapianto, non prima del 05/04 - La garanzia grandine si estingue progressivamente e cessa entro il 30/08 per il pomodoro trapiantato entro il 30/04 ed entro il 25/09 per il pomodoro trapiantato successivamente al 30/04 - Le altre avversità (eccezione ondata di calore 21/06) cessano al 15/08 per trapianti entro il 30/04 ed entro il 10/09 per trapianti successivi al 30/04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 15/10 per la grandine ed il 30/09 per le altre avversità - Il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia |
| ZURICH (Howden) | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe) - Le garanzie decorrono dall’emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità - La garanzia eccesso di pioggia cessa comunque non oltre il 10/10 e sono compresi i danni causati da nubifragi alle colture seminate e/o trapiantate per effetto meccanico e i danni da asfissia radicale - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue; la perdita di produzione è risarcibile per esaurimento di acque superficiali provenienti da bacini naturali e artificiali o pozzi per insufficienti precipitazioni, nonché a seguito di provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro, per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed, ad integrazione, anche i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati da eccesso di pioggia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEREALI MINORI (FRUMENTO, ORZO, ECC.) - La garanzia vento forte cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 25/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzia cessa per cocomeri e meloni entro il: - 15/08 per colture forzate e semi-forzate - 31/08 per colture a cielo aperto - 15/09 per coltivazioni tardive - Nel caso l’assicurato intenda avvalersi della pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all’agenzia; trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 15/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall’emergenza e cessa per la soia: per grandine non oltre il 31/10 per il 1° raccolto ed il 20/11 per il 2° raccolto - Il vento forte cessa il 31/10 per il 1° raccolto ed il 10/11 per il 2° raccolto per eventi tra 50 km/h e 75 km/h; per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per il 1° raccolto ed il 20/11 per il 2° raccolto - Per la colza il vento forte cessa 20 giorni prima della raccolta - Previste rese massime assicurabili per polizze tipo A e B in funzione del terreno e del numero di raccolti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAIS - Il vento forte cessa, per eventi sino a 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone; alla maturazione cerosa per granella e seme; alla maturazione cerosa per insilaggio e biomassa; per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 10/10 - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa per granella, insilaggio e biomassa, e alla maturazione lattea per mais dolce - Previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - Su richiesta riconoscimento del danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 110 giorni dal trapianto - Riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RISO - In deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall’emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - Lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti ad abbassamenti di temperatura inferiori ai 13°C nel periodo 15/07 – 20/08 senza alcuna tolleranza sui dati meteo - Danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito di danno da grandine |
| COMPAGNIA | Riduzioni Prodotto |
| ALLIANZ SPA | Prevista riduzione per l'origine per le sole polizze tipo C - 12 giugno per tutte le produzioni frutticole |
| ARA 1857 | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 20 aprile per drupacee medio-tardive; - 11 maggio pomacee medio-tardive - 5 giugno per actinidia, cachi, uva da vino ed olive |
| ITAS MUTUA | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 15 maggio drupacee; - 31 maggio pomacee e uva da vino - 6 giugno per actinidia e olive |
| REALE MUTUA | Prevista solo riduzione proporzionale |
| ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C: - 6 giugno per drupacee medio-tardive; - 13 giugno per pere medio tardive, mele, actnidia, cachi, olive ed uva da vino |
| VH ASSICURAZIONI | Prevista solo riduzione proporzionale |
| UNIPOL ASSICURAZIONI | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C: - 10 giugno per drupacee e pomacee medio tardive; - 10 giugno per actinidia e cachi - 12 giugno per uva da vino |
| GROUPAMA | Prevista per la sola polizza C: - 12 giugno per tutti le produzioni frutta medio-tardiva ed uva da vino |
| GENERALI | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C: - 24 aprile per drupacee medio tardive, pomacee, actinidia, olive e uva da vino - 30 giugno per cachi |
| REVO INSURANCE | Prevista solo riduzione proporzionale |
| ASSICURATRICE MILANESE | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 30 maggio: nettarine medio tardive, pesche medio tardive, susine medio tardive - 6 giugno: pere medio tardive, mele, actinidia, cachi, olive e uva da vino. |
| BENE ASSICURAZIONI | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 5 maggio per drupacee - 15 maggio per pomacee ed actinidia - 25 aprile per albicocche e ciliegie |
| Sace BT (One Underwriting) | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 30 maggio nettarine medio tardive, pesche medio tardive, susine medio tardive; - 6 giugno pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vin; |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | Prevista riduzione per l'origine per le sole polizze tipo C: - 31 maggio per drupacee medio tardive (no albicocche), actinidia, pomacee ed uva da vino - 30 giugno per le altre frutticole - 10 luglio per olive |
| VITTORIA (Howden) | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 6 giugno per varietà medio-tardive drupacee - 13 giugno per varietà medio-tardive di pomacee, actinidia, olive e uva da vino |
| ZURICH (Howden) | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C: - 6 giugno per varietà medio-tardive drupacee - 13 giugno per varietà medio-tardive di pomacee, actinidia, olive e uva da vino |
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