COMPAGNIA | Definizione Eventi |
NET INSURANCE (Demetra) | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. NECESSARIO FORNIRE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA CONSORZI DI VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) |
ARA 1847 | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. SICCITA’: Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 1 ora. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Si intende per tale un periodo di almeno 7 giorni consecutivi nei quali si verifichino temperature di almeno 42 °C registrate per almeno 12 ore al giorno. VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento delle medie delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’avversità denunciata. |
GENERALI | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. ECCESSO PIOGGA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora. (TOLLERANZA 10% ESCLUSIVAMENTE PER LE PIOGGE NELLE 72 ORE) SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. NECESSARIO FORNIRE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA CONSORZI DI BONIFICA/IRRIGUI. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature dell’aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
GROUPAMA | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 3 ore. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) |
ITAS | ALLUVIONE Esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente (non valida in aree golenali)
GELO Abbassamento termico inferiore a 0° dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. ECCESSO DI PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno che abbia causato danni alle produzioni assicurate, causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore limitatamente ad i danni meccanici, LIMITATAMENTE AL PERIODO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO AL TRAPIANTO PER LE ORTICOLE e alla FASE DI GERMINAZIONE per le colture seminate SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato, limitatamente alla fase di fioritura. VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra Sud/Est e Sud/Ovest, abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). ONDATA DI CALORE Periodo di tempo prolungato, di almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura massima giornaliera è pari almeno a 40 °C, tale da essere superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. |
REALE MUTUA | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del valore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora . VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° C. SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’avversità denunciata. VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). ONDATA DI CALORE Periodo di tempo superiore a 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto |
SVIZZERA | ECCESSO DI PIOGGIA: nubifragio, le precipitazioni di particolare intensità e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono quelli minimi per poter attivare la garanzia e non necessariamente sono indice di danno alle colture.
- Per “nubifragio” si intendendo le precipitazioni di particolare intensità e di breve durata caratterizzabili con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore, che esercitino un’azione eminentemente meccanica di scalzamento limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto delle colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate. - Per precipitazioni di particolare entità si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore. - Per piogge prolungate si intendono le piogge con entità non inferiori a 100 mm, calcolate su un arco temporale di otto giorni e comunque che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento (gli 8 giorni antecedenti la data della denuncia). VENTO: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato SICCITA': condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent’anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. L’attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l’apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione. In ogni caso l’evento deve: - essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato; - produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva. |
UNIPOLSAI | GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40° C, rilevate a 2 m di altezza dal terreno. ONDATA DI CALORE: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del Prodotto. La temperatura minima deve essere maggiore di 28°C e la temperatura massima maggiore di 40°C e deve verificarsi su un arco temporale di 15 giorni ininterrotti. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei 3 giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° C, rilevata a 2 m di altezza dal terreno, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | ALLUVIONE: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. ECCESSO DI PIOGGIA: eccesso di acqua nel terreno, tale da creare precipitazioni prolungate, intendendo per esse le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento denunciato, calcolata considerando i dati metereologici degli ultimi 5 (cinque) anni, relativa all’arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l’evento dannoso denunciato; - precipitazioni di particolare intensità, intendendo per esse la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 (tre) giorni consecutivi; - nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato. PREVISTA TOLLERANZA DEL 10% per qualsiasi tipologia di precipitazione sopra esposta SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. NECESSARIO FORNIRE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA CONSORZI DI BONIFICA/IRRIGUI. VENTO FORTE:fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 Km/h – 14 m/s). VENTO CALDO: (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40 ° che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi al prodotto. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato. COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40 ° C, che provochino scottature al prodotto assicurato. ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore ai 40° tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. |
ZURICH-VITTORIA (Assiteca) | ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda. BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. ECCESSO DI PIOGGIA: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Sono indennizzabili le precipitazioni che eccedono il 50% le medie del periodo, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o le precipitazioni prolungate pari a 100 mm in in dieci giorni e che eccedono di oltre il 50% le medie del periodo. Sono inoltre incluse le precipitazioni violente, pari ad almeno 50 mm nelle due ore consecutive. SICCITA': Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent’anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell’indice SPEI -1mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. NECESSARIO FORNIRE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA CONSORZI DI BONIFICA/IRRIGUI. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature dell’aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato. VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
COMPAGNIA | Oggetto della garanzia e limitazioni all'indennizzo (franchigie,limiti e scoperti) |
ARA 1847 | OGGETTO DELLA GARANZIA
- E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità se previsto. Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Dati meteorologici: SI utilizzo Radar Meteo. Tolleranza del 10% per i rilievi relativi ad: eccesso pioggia, 5% per colpo di sole, ondata di calore, vento caldo - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine (15% per pomodoro, 20% per frutta, cucurbitacee e vivai), - Franchigia minima vento 15% per cereali e mais, riso per altri prodotti stessa franchigia grandine (tranne prodotti con fr grandine più alta, riso, actinidia, pere, susine, albicocche), - Franchigia minima 40% per tutte avversità catastrofali frutta; - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità. - Nei casi di FR differenti tra GR e VF la FR è elevata al livello superiore; - In caso di danni combinati grandine/vento ed altre avversità superiori al 30%, per ogni punto di danno da GR e/o VF la fr è ridotta di un punto per ogni punto di danno fino al 20%; - In caso di danni combinati grandine e/o vento con avversità catastrofale fr.40% per frutta, 30% per uva da vino, per gli altri prodotti, oltre il 30, si riduce di 1 punto per ogni punto di danno, con il minimo del 20% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per grandine e vento forte (per tabacco 75% per grandine 60% per vento; - 50% per danni da altre avversità - 50% in caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Per tutte le produzioni biologiche scoperto del 20% |
GENERALI | OGGETTO DELLA GARANZIA
- E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) per gli eventi atmosferici assicurati in polizza. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, salvo eventuali eccezioni (vedi sezione condizioni speciali), con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelo-brina) vengono concessi solo con POLIZZA TIPO A e vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per precipitazioni avvenute nelle 72 ore - POLIZZA TIPO A integrativa solo per grandine e vento ----------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - POLIZZA TIPO A integrativa solo grandine e vento - franchigia minima 10% per grandine e vento per uva, mais, cereali, soia e pomodoro (vento forte minima 15% per mais, cereali, riso, - franchigia minima 15% per grandine e vento per orticole, mele, pere - franchigia minima 20% per grandine e vento dupracee, cucurbitacee e vivai; - franchigia minima 30% per altri eventi (40% per FRUTTA, mais, riso e soia) - In caso di danni combinati gr/vf ed altre avversità: - FRUTTA, RISO, SOIA e MAIS: se danno grandine/vento inferiore alla metà del danno complessivo 40%, diversamente 30%; - PER TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI: se danno grandine/vento inferiore alla metà del danno complessivo 30%, diversamente 20% -------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO (al netto della franchigia) POLIZZA TIPO A) - B) - C) per FRUTTA, RISO, SOIA e MAIS - 30% per danni da gelo brina, siccità, alluvione; - 40% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento maggiori di 10 punti; - 50% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento forte superiore al 50% del danno complessivo; - 80% per danni da grandine e/o vento per tutti gli ALTRI PRODOTTI - 50% per tutti i danni diversi da grandine e/o vento; - 60% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento maggiori di 10 punti; - 70% per danni combinati con altre avversità e grandine e/o vento forte superiore al 50% del danno complessivo; - 80% per danni da grandine e/o vento ------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Non previsto |
SVIZZERA | OGGETTO DELLA GARANZIA
- La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto. - Per eccesso di pioggia si intendono i danni per asfissia radicale su colture erbacee ed eradicazione di piante appena trapiantate - La garanzia vento forte cessa 10 giorni prima della raccolta per tutti i prodotti, non oltre il 20/9; - I rischi catastrofali (alluvione, siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) ------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A), B), C) -franchigia minima 10% per grandine e 15% per: cereali, mais, soia, uva da vino, pomodoro; - franchigia minima 20% per frutta, cucurbitacee, soia ed orticole - Nei casi di FR differenti tra GR e VF la FR è elevata al livello superiore; - Franchigia 40% per alluvione, gelo-brina, siccità; - Franchigia 30% per altre avversità; - Per i danni combinati, anche con GR e/o VF ed altre avversità vale la fr. superiore ------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A), B), C) - 80% per grandine e vento; - 30% per avversità catastrofali; - 50% per altre avversità; ------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO -15% per i danni da tutte le avversità su frutta, prodotti speciali, cocomeri, meloni, orticole; - 20% per produzioni biologiche |
UNIPOLSAI | OGGETTO DELLA GARANZIA
- La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto. - Per eccesso di pioggia si intendono gli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e la perdita di produzione. - Sono inclusi anche i danni relativa alla marcescenza e spaccatura delle bacche e dei frutti in prossimità della raccolta (10 giorni precedenti la raccolta per il prodotto ciliegie e 20 giorni per gli altri prodotti). - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Prevista liquidazione per partita anche per sbalzo termico e colpo sole vento caldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - Per tutti i prodotti e tutti i rischi fr.30% fissa (opzione non presente nel preventivatore) POLIZZA TIPO D) Solo eventi catastrofali, fr.40% fissa POLIZZA TIPO B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine e vento (fr. min15 per vento cereali e mais), - franchigia minima 15% per frutta, - franchigia minima 20% per orticole, - franchigia minima 30% per prodotti speciali e vivai); - fr.40% per alluvione, gelo-brina, siccità per tutti i prodotti; - fr.30% per le altre avversità). - In caso di danni combinati la fr. è ridotta di un punto per ogni punto di danno sino alla fr. min del 20%, qualora i danni da gr e/o vf siano prevalenti. Se presenti eventi catastrofali fr. si riduce sino al 30%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - Limite di indennizzo 50% per tutti i prodotti (opzione non presente su preventivatore) POLIZZA B) - C) - F) - 80% per grandine e vento per tutti i prodotti; - 50% per tutte le altre avversità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO E' previsto scoperto del 10% per i danni relativi alle seguenti avversità: - vento forte del 20% per orticole da seme, pere precoci e tardive, susine precoci e tardive; - per siccità per tutti i prodotti tranne erbacei ed uva scoperto 20% - gelo-brina per tutti i prodotti 10% tranne frutta ed uva 20% -In caso di danni combinati valgono le percentuali previste per il danno prevalente |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | OGGETTO DELLA GARANZIA
- E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto). - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Per eccesso di pioggia si intendono i soli effetti provocati da: asfissia radicale per tutti i prodotti tranne uva da vino, cracking su drupacee e pomacee, marcescenza su uva da vino (vedi condizioni speciali). - Per nubifragio si intendono i soli effetti meccanici occorsi entro 40 giorni dalla semina o trapianto e gli effetti meccanici causati da nubifragio per frumento tenero, frumento duro, orzo, triticale e colza - asfissia radicale per tutti i prodotti tranne uva da vino - Per colpo di sole, vento caldo ed ondata di calore si intendono esclusivamente avvizzimenti, appassimenti, scottature ed allessature sul prodotto - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per la garanzia eccesso di pioggia. - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA). - POLIZZA TIPO B integrativa solo per grandine e vento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO B) - C) - Franchigia minima grandine 10% per grandine (15% per actinidia, pomodoro, segale, triticale, farro, miglio, grano saraceno, 20% per frutta, prodotti speciali e vivai, 30% per ciliegie); - Franchigia minima vento forte 10% uva da vino, 15% per frumento e mais (per altri prodotti come gradine); - Franchigia minima 30% per tutte le altre avversità (fr.40% per alluvione, gelo brina, siccità prodotto frutta); - Nei casi di franchigie differenti tra grandine e/o vento forte ed altre avversità vale la franchigia più elevata. - E' possibile sottoscrivere formula secufarm per grandine e vento forte: - opzione a franchigia scalare 30%-0% (decresce per danni superiori a 31%): uva da vino, pomodoro, frutta; - opzione b franchigia scalare 20%-0% (decresce per danni superiori a 21%) uva da vino, pomodoro, mais, cereali e soia - opzione c franchigia scalare 10%-5% (decresce per danni superiori al 10%) mais, cereali e soia Per tale opzione la franchigia è fissa al 30% per gli altri eventi anche se combinati con gr e/o vf. OPZIONE CON FRANCHIGIA SCALARE SECUFARM (di seguito le tipologie integrate nel preventivatore): - per frutta ed uva da vino: franchigia scalare 20-0 la franchigia decresce di un punto ogni due punti di danno da GRANDINE E VENTO. A partire dal danno 60 franchigia 0; - per riso, mais, autuunno-primaverili, oleaginose: franchigia scalare 10-5, la franchigia decresce di un punto per ogni punti di danno da GRANDINE. A partire dal danno 15 la franchigia è 5 Per frutta e seminativi in caso di danno da: alluvione, siccità, gelo-brina fr.40%, In caso di danni combinati con altri eventi per i quali non è prevista franchigia a scalare, si utilizza la franchigia più alta ----------------------------------------------------------------------------- LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B) - C) - 80% per grandine e vento su tutti i prodotti (eccezioni: vento forte su arboree 70%) - 50% per tutti gli altri eventi comprese catastrofali; - In caso di danni combinati GRANDINE e/o VENTO con altre avversità il limite di indennizzo è pari al 50% - Relativamente alla tipologia SECUFARM (franchigia scalare 30-0 o 20-0) è previsto un limite indennizzo, per: - grandine variabile per categoria di prodotto, generalmente 80% per grandine, 70% per vento, 50% per gli altri eventi anche se combinati con grandine ---------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Previsto del 10% per tutte le produzioni biologiche |
GROUPAMA | OGGETTO DELLA GARANZIA
- E' riconosciuta la mancata resa quali-quantitativa a seguito delle avversità atmosferiche. - Il vento forte cessa 20 giorni prima la maturazione di raccolta. - Per eccesso di pioggia sono riconosciuti i danni da asfissia radicale che determinino la morte della piante o della marcescenza delle bacche e dei frutti in prossimità della raccolta, cracking e marcescenza dell'uva da vino in prossimità della raccolta. - Prevista integrativa con liquidazione per partita per grandine e vento, NO RISCHI CATASTROFALI NO ECCESSO PIOGGIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine e vento per uva da vino e soia; - Franchigia minima 15% per grandine e vento per pomodoro, soia da seme, tabacco, mais e cereali; - Franchigia minima 20% per grandine e vento per frutta, colture speciali, orticole, cucurbitacee e vivai; - Franchigia minima 20% per grandine e vento per ciliegie; - Altre avversità 30%. - In caso di danni combinati grandine e vento ed altre avversità la franchigia è 30% ed in ridotto di un punto per ogni punto di grandine fino alla franchigia 20% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per danni da grandine su mais - 65% per le produzioni: orticole, cocomeri, meloni, vivai e per tutte le produzioni erbacee ed orticole da seme; - 50% per i danni da grandine su ciliegie - 60% per danni da vento forte su vivai, orticole, pomodoro e produzioni arboree; - 60% per i danni da vento forte su cereali, mais, oleaginose e riso; - 50% per tutte le avversità diverse da grandine e vento |
REALE MUTUA | OGGETTO DELLA GARANZIA
- E' riconosciuta la mancata o diminuita produzioni ed il danno di qualità se previsto. - L'eccesso di pioggia, è previsto per i soli effetti provocati dell’asfissia radicale che determinino la morte delle piante, cracking e marcescenza delle bacche e dei frutti 20 giorni prima della raccolta. La bomba d'acqua, 30 mm in un'ora è da considerarsi per i soli effetti meccanici sulla produzione assicurata. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Dati meteo: Si utilizzo dati radar meteo. Per eccesso di pioggia viene applicata una tolleranza del 5% - SONO ESCLUSI i danni conseguenti alla minor allegagione dovuta alle difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell’avversità con la fioritura. - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) ed accessori (colpo sole vento caldo e sbalzo termico) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - I rischi catastrofali sono concessi solo su autorizzazione della direzione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - Franchigia minima 10% per grandine (15% per pomodoro, orticole, 20% per frutta, cocomeri, meloni, 30% per ciliegie e colture da seme); - Franchigia minima 15% per vento forte (tranne, frutta, vivai e tabacco 20%, 30% per ciliegie e colture da seme); - Alluvione, siccità, gelo-brina per la frutta 40%; - Altre avversità franchigia 30% per gli altri prodotti; - In caso di danni combinati vale la franchigia superiore -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO A) - B) - C) - 80% per i danni da grandine a fr.10, 75% a fr.15, 70% a fr.20 e 60% a fr.30 - 50% per tutte le altre avversità anche combinate con la grandine ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO - Per tutti prodotti arborei è' previsto uno scoperto del 20%, per i danni verificatisi nei 15 giorni antecedenti alla raccolta per l'avversità vento forte. - In caso di mancata indicazione nel certificato data semina/ trapianto o la stessa non veritiera applicazione scoperto del 50%. - Per tutti i danni da gelo-brina e/o siccità, in presenza di una danno da grandine non superiore al 10%, verrà applicato uno scoperto del 20% |
ITAS | OGGETTO DELLA GARANZIA
- La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto. - Il vento forte cessa 10 giorni prima della maturazione di raccolta. - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per avversità eccesso di pioggia. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - I rischi catastrofali (alluvione,siccità e gelobrina) vengono liquidati al superamento della soglia per prodotto e comune (NO PARTITA) - Polizza tipo A (nove rischi franchigia 30% senza integrativo) ------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO B) - C) - franchigia minima 10% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezione vento 15% per mais, sorgo, cereali a paglia) - franchigia minima 15% per frutta, pomodoro; - franchigia minima 20% cocomeri, meloni, vivai e tabacco - franchigia minima 40% per gelo alluvione siccità per tutti i prodotti; - franchigia minima 30% per le altre avversità. - In caso di danni combinati (GR, VF ed altre avv.) superiori al 30% la franchigia è ridotta di un punto per ogni punto grandine di danno fino al 20% (per uva da vino ridotta di due punti di franchigia ogni punto di danno). - Per prodotti con fr.40% la stessa è ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da grandine e/o vento, con il minimo del 30% (eccezione uva da vino, fr. scalare 30-20) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B) e C) - 80% per danni grandine (eccezione uva da vino, nessun limite, tabacco, vivai 70%, pioppi in pieno campo 20%, colture da seme 50%); - 70% per danni da vento (50% per orticole da seme) - 50% per danni da altre avversità anche combinati con grandine e vento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCOPERTO Per danni catastrofale su albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle, fichi, fragole, piccoli frutti, cachi, mais (tutte le tipologie), pomodoro, colture ortive da seme - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo applicato scoperto del 20% |
NET INSURANCE (Demetra) | OGGETTO DELLA GARANZIA
- E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità se previsto. - Per eccesso di pioggia si intendono l’asfissia radicale e la spaccatura degli acini per l'uva da vino. - La siccità viene prestata solamente per le colture irrigue, salvo eventuali eccezioni (vedi sezione condizioni speciali), con obbligo presentazione documentazione prodotta da Consorzi di Bonifica/Irrigui - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per tutti gli eventi tranne vento forte ---------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZA TIPO A) - B) - C) - franchigia minima 10% per grandine e vento per cereali, mais ed uva da vino - franchigia minima 15% per grandine e vento mele, pere, pomodoro (fr. vento pere 30%) - franchigia minima 20% per cocomeri, meloni, zucche; albicocche e susine (fr. vento susine 30%); - franchigia minima 30% per gelo, eccesso di pioggia ed alluvione (per frutta gelo ed alluvione fr.40%) - franchigia minima 50% per siccità, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termico - In caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità, vale l'avversità con l'aliquota maggiore ------------------------------------------- LIMITE DI INDENNIZZO POLIZZE TIPO A) - B) -C) - 80% al LORDO della franchigia per grandine e vento e gelo brina; - 50% al LORDO della franchigia per alluvione; - 60% al LORDO della franchigia per tutti gli altri eventi - In caso di danni da avversità catastrofali è presente un limite indennizzo aggregato provinciale del 25% del valore assicurato per frutta e uva e 20% per cereali, soia, mais, orticole e pomodoro. - Per le produzione erbacee (comprese le orticole, cucurbitacee) è applicato uno scoperto del 20% per i danni da eccesso di pioggia. Per i danni da siccità lo scoperto è pari al 20% per tutte le produzioni |
ZURICH-VITTORIA (Assiteca) | OGGETTO DELLA GARANZIA
- La Società indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità se previsto; - Per eccesso di pioggia si intendono i danni relativi all'asfissia radicale per le colture erbacee ed il cracking per le colture arboree entro i 20 giorni prima della raccolta (NO CILIEGIE), marcescenza su uva da vino; - Dati meteoreologici: SI utilizzo Radar Meteo, 10% tolleranza per la garanzia eccesso di pioggia. - Il vento forte per le colture arboree cessa 20 giorni prima della raccolta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCHIGIE POLIZZE TIPO B)-C) - franchigia minima 10% per grandine e vento per mais, cereali, soia (eccezione vento forte fr.15 per cereali, mais, soia) - franchigia minima 15%per grandine e vento frutta e pomodoro - franchigia minima 20% per orticole e vivai - franchigia minima 30% per cocomeri, meloni e ciliegie - franchigia minima alluvione gelo brina, siccità 40% - Altre avversità fr.30%. - In caso di danni combinati grandine/vento e/o altre avversità viene utilizzata la franchigia più elevata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA TIPO B)-C) - 80% per grandine e vento per tutti i prodotti (eccezione vivai, tabacco e cucurbitacee) - 50% per tutti le altre avversità - In caso di danni combinati grandine e/o vento e altre avversità il limite di indennizzo è pari al 50%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SCOPERTO - E' previsto una scoperto del 10% per i danni relativi alla frutta biologica laddove il danno da grandine è prevalente - Il vento forte cessa 20 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto per le produzioni arboree. |
COMPAGNIA | Decorrenza e Cessazione |
ARA 1847 | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per colpo sole, eccesso pioggia ed eccesso neve 12 giorni per gelo brina e alluvione 30 giorni vento caldo e siccità Cessazione: Alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 10/11 salvo quanto previsto dalle condizioni speciali |
NET INSURANCE (Demetra) | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 12 giorni per alluvione, colpo sole, eccesso pioggia, gelo brina ,sbalzo termico; 30 giorni per vento caldo, siccità ed ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta salvo quanto previsto dalle condizioni specifiche di ogni prodotto. |
NET INSURANCE (Demetra) | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 12 giorni per alluvione, colpo sole, eccesso pioggia, gelo brina ,sbalzo termico; 30 giorni per colpo di sole, vento caldo e siccità Cessazione: Le garanzie cessano alla maturazione commerciale di raccolta del prodotto, non più tardi del 10 novembre. Eccesso pioggia cessa 15 giorni prima maturazione di raccolta |
SVIZZERA | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 30 giorni per siccità 12 giorni per tutte le altre avversità Cessazione: Alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre il 1/11 salvo quanto previsto dalle condizioni speciali, non oltre il 30/9 per siccità |
UNIPOLSAI | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 6 giorni per alluvione, colpo sole, eccesso pioggia, sbalzo termico; 12 giorni per gelo e brina 30 giorni per vento caldo e siccità ed ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta, comunque non oltre 30 luglio per autunno-vernini, 30 ottobre per colture ciclo estivo (1 ottobre per vento actinidia) |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per colpo sole, alluvione, eccesso pioggia, vento caldo ed eccesso neve 12 giorni per gelo brina 30 giorni per siccità Cessazione: Alla maturazione di raccolta, saldo quanto previsto dalle condizioni speciali |
GENERALI | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 12 giorni per alluvione, gelo brina, ecc. pioggia e sbalzo termico 30 giorni per siccità, colpo di sole, ondata di calore e vento caldo Cessazione: Per le colture a ciclo estivo cessa alla maturazione del prodotto, non oltre il 10/11, il 30/07 per le colture autunno-primaverili salvo quanto previsto dalle condizioni specifiche di ogni prodotto. |
GROUPAMA | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 6 giorni per alluvione, eccesso pioggia, sbalzo termico, ondata di calore 12 giorni per gelo e brina 30 giorni siccità Cessazione: La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del prodotto, non oltre il 30 novembre per grandine, 10 ottobre per vento forte, 30 settembre per gli altri rischi |
REALE MUTUA | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento ; 6 giorni per alluvione, colpo di sole, ecc. pioggia e sbalzo termico; 12 giorni per gelo brina 30 giorni per vento caldo e siccità, ondata di calore Cessazione: Alla maturazione di raccolta del prodotto, non oltre il 20 novembre, 30 luglio per le colture a ciclo autunno-vernino |
ITAS | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento; 12 giorni per gelo brina, alluvione, colpo di sole, ecc. pioggia e sbalzo termico, vento caldo 30 giorni siccità Cessazione: Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, comunque non oltre il 10 novembre |
ZURICH-VITTORIA (Assiteca) | Decorrenza:
3 giorni per grandine e vento, 6 giorni per colpo sole, alluvione, eccesso pioggia, ondata di calore 12 giorni per gelo brina e sbalzo termico 30 giorni siccità e vento caldo Cessazione: Alla maturazione di raccolta, comunque non oltre il 10 novembre |
COMPAGNIA | Condizioni Speciali Arboree |
SVIZZERA | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - Per eccesso di pioggia si riconoscono i danni indennizzabili per marciume acido nei 20 giorni prima della raccolta e nei 3 successivi. - Le garanzie cessano alla maturazione o raccolta e comunque non oltre il 30 settembre. -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia, dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 30/10 per actinidia, 30/09 per pere, nettarine, pesche, albicocche, susine |
ARA 1847 | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima vendemmia o nei 5 gg successivi. -Il danno di qualità decorre da 20 giugno -Prevista tabella di qualità B e C -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia, dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 10 novembre. - Il gelo brina decorre sempre dalla schiusa delle gemme. - Relativamente all'eccesso pioggia viene indennizzato il danno da cracking nei 10 dieci giorni prima della raccolta solo per la polizza tipo A) e B) - Danno di qualità tabella A e B per polizza tipo C), tabella C con danno commerciale per polizze tipo A) e B) |
GENERALI | UVA DA VINO
-La garanzie decorrono dalla schiusa dalla gemme e terminano non oltre il 20/10 -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. -Per la garanzia eccesso di pioggia vengono riconosciuti i soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti alla raccolta e nei 5 successivi. -La qualità decorre dalla formazione dell'acino, non prima del 20 giugno (Tabella B, C ed M polizze tipo A e B) -Prevista tabella di qualità M per polizza tipo A e tipo B, tabelle B e C per altre polizze ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Per avversità diverse da grandine e vento prevista franchigia massima 40% e limite indennizzo del 30%. Per maggiori dettagli vedi sezione franchigie - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta (vento: actinidia non oltre 20 novembre, noci 30 giorni prima della raccolta) - La garanzia siccità vale solo per le colture irrigue, perdita di produzione risarcibile per: esaurimento di acque superficiali (NO POZZI PRIVATI), provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata da Consorzi di bonifica/irrigui che riducano e impediscano irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l’indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l’entità della riduzione e l’identificazione dei terreni coinvolti. - Per la garanzia eccesso di pioggia IL CRACKING E' PREVISTO PER LE CILIEGIE - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità M (polizza tipo A e B) ed A e B per le atre polizze |
GROUPAMA | |
ITAS | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - Per eccesso di pioggia i danni indennizzabili si riferiscono al solo marciume acido nei 20 giorni prima della raccolta - Le garanzie cessano alla maturazione o raccolta e comunque non oltre il 30 settembre. - Il danno di qualità decorre dal 15/06 -È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, previa comunicazione all'agenzia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia, dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 20/10 per il vento forte per actinidia - Il vento forte per albicocche, ciliegie, pere, pere precoci, susine, susine precoci cessa 20 giorni prima della raccolta - Tabella di qualità C con riconoscimento danno commerciale - Eccesso pioggia decorre dal 15 giugno e cessa al 15 agosto - Previsto cracking per il prodotto ciliegie nei 10 giorni precedenti la raccolta; - Previste rese massime assicurabili per ettaro in assenza di documenti probatori |
NET INSURANCE (Demetra) | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 giorni prima della raccolta e nei 5 giorni successivi - La qualità decorre dal 15 giugno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta - Per la garanzia eccesso di pioggia esclusa marcescenza frutti per: ciliegie, susine e mele; - Prevista tabella di qualità A e B |
REALE MUTUA | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della raccolta - La qualità decorre dal 1 luglio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo brina decorre dalla schiusa delle gemme per actinidia e dalla fioritura per l'altra frutta. - La garanzia eccesso di pioggia è relativa ai danni in prossimità della raccolta (cracking) nei 20 giorni prima della raccolta. - E' prevista l'applicazione dello scoperto del 20% per i danni da vento forte in prossimità della raccolta (previste date predefinite per singola varietà) - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con tabelle di qualità A e B |
UNIPOLSAI | UVA DA VINO
-Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme alla maturazione di raccolta non oltre il 20 ottobre. -La garanzia eccesso pioggia è relativa ai soli danni marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 5 gg successivi -La qualità decorre dal 15 giugno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA -Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) e cessano alla maturazione di raccolta, comunque non oltre il 31 ottobre per grandine ed altre avversità (1 ottobre per vento su actinidia). -Il gelo brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le produzioni. -Per eccesso pioggia si intende produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute anche alla anomala distensione cellulare (cracking) per l’eccessiva disponibilità idrica da intendersi 20 giorni prima della raccolta per tutta la frutta ad eccezione delle ciliegie 10 giorni. |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | UVA DA VINO
-La garanzie decorrono dalla schiusa dalla gemme e terminano alla maturazione di raccolta -Per la garanzia eccesso di pioggia vengono riconosciuti i soli danni da marcescenza nei 20 giorni precedenti alla raccolta. -Prevista tabella di qualità, tabelle B e D per tutte le polizze per i soli danni da grandine, che decorre dall'allegagione. Per danni qualitativi da eccesso pioggia e colpo di sole viene considerata compromissione totale per ogni acino oggetto di marcescenza o avvizzimento - Con polizza SUCUFARM fr.30-0 o 20-0 per danni da grandine e/ vento, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, 50% per altre avversità. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta (vento: actinidia non oltre 31 ottobre, per altri prodotti non oltre il 15 novembre) - Per la garanzia eccesso di pioggia IL CRACKING NON E' PREVISTO PER LE CILIEGIE - Relativamente al danno di qualità lo stesso viene liquidato con le tabelle di qualità A e B per tutte le polizze - Con polizza SUCUFARM fr.30-0 o 20-0 per danni da grandine e/ vento, limite di indennizzo 80% per grandine, 70% per vento, 50% per altre avversità. |
ZURICH-VITTORIA (Assiteca) | UVA DA VINO
- Le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme e cessano alla maturazione di raccolta - La siccità è prestata per le sole colture irrigue -Relativamente all'eccesso di pioggia, sono riconosciuti i danni da marcescenza nei 20 gg prima della vendemmia e nei 5 successivi - La qualità decorre dall'allegagione non prima del 20/06 per il solo rischio grandine - Qualità tabella B o C o D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FRUTTA - Le garanzie decorrono dall'allegagione per tutte le produzioni tranne actinidia (dalla schiusa delle gemme) - Il gelo-brina decorre dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità - Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, per actinidia non oltre il 31/10 - La siccità è prestata per le sole colture irrigue - Per la garanzia eccesso di pioggia il cracking è previsto per tutte le produzioni ad esclusione delle CILIEGIE ed è limitato unicamente ai 20 giorni prima della raccolta - Previste tabella di qualità A e B |
COMPAGNIA | Condizioni Speciali Seminativi |
ARA 1847 | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE
-------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa alla maturazione di raccolta. Per la siccità decorre dalla spigatura, il vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa 10 giorni prima della raccolta del prodotto, non oltre il 10/07 ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. - Per cocomeri e meloni la garanzia termina per: - forzate e semiforzata: 10/08 - cielo aperto: 31/08 - tardive: 15/09 - Per zucche e zucchine la garanzia termina il 15/09 ---------------------------------------------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa a maturazione di raccolta -------------------------------------------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza per la grandine e cessano alla maturazione di raccolta. Relativamente al vento cessano per: mais granella alla maturazione farinosa "punto nero", mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa e mais dolce alla fine della maturazione lattea. - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa SICCITA' NON PREVISTA PER COLTURE NON IRRIGUE ---------------------------- POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o trapianto, non prima del 1 aprile e cessa al 120 giorno dalla data di trapianto, comunque non oltre il 30 settembre. - Per eccesso di pioggia sono intesi i danni da asfissia radicale che determinano la morte della pianta o la marcescenza delle bacche. ------------------------------- RISO - La garanzia decorre dall'emergenza e alla maturazione di raccolta. Per il vento forte cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 |
GENERALI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe)
- Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità; - Obbligo indicazione data di semina/trapianto per tutte le colture tranne mais, riso, soia ed autunno-vernini; - Per i prodotti con raccolta in più fasi (taglio/estirpazione) la garanzia grandine è prorogata a 7 giorni dalla data di taglio e/o estirpazione; - La garanzia siccità per orticole, mais, riso, soia e sorgo, può essere prestata solo se irrigue (SE PRESENTI POZZI PRIVATI CONSIDERATA NON IRRIGUA), ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione. La perdita di produzione per siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata da Consorzi di bonifica/irrigui che riducano e impediscano irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l’indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l’entità della riduzione e l’identificazione dei terreni coinvolti - Per tutti i prodotti per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale. Ad integrazione, per i prodotti: autunno-primaverili, cocomeri, meloni, fagioli, fagiolini, melanzane, meloni, peperoni, piselli, pomodoro, soia, zucche e zucchine sono indennizzati anche i DANNI DA MARCESCENZA delle bacche, baccelli e frutti provocati da ECCESSO DI PIOGGIA; -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per altri prodotti danno di quantità e qualità -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - In deroga a quanto sopra garanzia vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h. Per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta; - Previsto danno di qualità, tabella A, per produzioni da biomassa/foraggio/insilaggio per i danni da grandine dopo la fase di spigatura. Previsti coefficienti per danno di qualità sul prodotto residuo dopo aver accertato danno di quantità, danno di qualità determinato convenzionalmente su prodotto residuo; - Previsto danno di qualità con inefficienza fogliare con tabella M e per colture da insilaggio con tabella A; - per il RISCHIO ECCESSO DI PIOGGIA con tabella M, dalla fase di fine maturazione cerosa e maturazione di raccolta, in presenza di almeno 3 giorni consecutive con precipitazioni maggiori di 5 mm liquidazione di danno di qualità sino a 10 punti; - Siccità è operativa anche sulle colture non irrigue ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE NESSUNA CAPACITA' ASSUNTIVA NELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER COCOMERI E MELONI In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del: per l’Italia Settentrionale -10 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate: -31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto -15 settembre per le coltivazioni tardive; Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore 12 del: -15 ottobre per l’Italia settentrionale. - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A e tabella M per polizze tipo A e B ---------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - In deroga a quanto sopra avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall’inizio della fase fenologica riproduttiva “R1”(inizio fioritura) - limitatamente alla grandine garanzia cessa: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto; - limitatamente al vento forte garanzia cessa: 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto; - Riconosciuto solo danno di quantità, con polizza tipo A e B tabella M, danno di qualità convenzionale, per la sola garanzia grandine, sul prodotto residuo dopo aver accertato danno di quantità - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue -------------------------------- MAIS - In deroga a quanto sopra la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa: - per mais dolce alla maturazione lattea; - per le altri tipologie di mais alla maturazione cerosa; - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale, per mais dolce alla maturazione lattea; - per eventi sino ai 75 km/h cessa alla maturazione di raccolta, non oltre il 10/11; - limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall’inizio della fase fenologica “cerosa” - riconosciuto danno di qualità convenzionale con tabella M, polizze tipo A e B, tabella M per il solo rischio grandine. La qualità, dopo aver accertato danno di quantità, viene calcolata sul prodotto residuo. La qualità è inoltre prevista per destinazione insilaggio e biomassa tabella di A. Dal punto di vista fenologico la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase cerosa; - Su richiesta possibile stipulare polizze tipo C (grandine, vento, pioggia) con tabella B con riconoscimento danno qualità sul prodotto residuo; - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue -------------------------------------- POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre i 120 giorni dalla semina o trapianto, non oltre il 20/10 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A ed M per polizza A e B - Resa massima pomodoro Lombardia 900 qli/ha, deroghe possibili attraverso trasmissione rese storiche in fase di stipula della polizza - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue; - con il pagamento di una quota aggiuntiva pari ad 1,5% sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, relativi al mancato accesso agli appezzamenti, purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno ------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte cessa alla maturazione cerosa sino a 50 km/h ed alla maturazione di raccolta oltre i 75 km/h - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia; - danno di qualità convenzionale previsto solo con polizza tipo A e B su danno residuo a seguito danno da grandine |
GROUPAMA | |
ITAS | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE
La siccità interviene solamente per le colture irrigue BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero la garanzia decorre dall'emergenza viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per altri prodotti danno di quantità e qualità -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase fenolica di levata e cessano, per il solo vento forte, 20 giorni prima della raccolta - La garanzia termina non oltre il 20 luglio - Resa massima frumento tenero 70 qli/ha (biologico 60) e frumento duro 60 qli/ha (biologico 55), salvo presentazione documenti. - E' previsto opzione qualità con possibilità di riconoscimento del danno di qualità, per tutte le avversità riscontrate dalla fase di spigatura, qualora il peso specifico sian inferiore a 77 kg/hl per frumento e 58 kg/hl per orzo ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dalla semina o attecchimento avvenuto in caso di trapianto e cessano: -15 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate: -31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto -15 settembre per le coltivazioni tardive; Per cetrioli, zucche la garanzia cessa alle ore: - 15 settembre, per zucchine e zucche - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura ---------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dalla semina e cessano alla maturazione di raccolta - Previste rese massime in assenza di documenti probatori attestanti le rese storiche -------------------------------- MAIS - Le garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta del prodotto. - Per il mais il vento forte cessa al punto nero per mais granella ed alla maturazione cerosa per mais insilaggio e biomassa. - Prevista qualità opzionale (tabella A) su danni da grandine, riconosciuti danni da grandine sul prodotto residuo - Limitatamente al mais per uso alimentare la cui destinazione sia certificata da contratti stipulati con le aziende che ritirano il prodotto, in caso di danni da eventi garantiti, tali da comportare il declassamento del prodotto a uso zootecnico o a biomassa, i coefficienti di danno di qualità sul prodotto residuo sono incrementati del 10% -------------------------------------- POMODORO - Le garanzie decorrono dalla semina o trapianto, non prima del 5 aprile e cessano al 110 giorno dalla data di trapianto non oltre il 30 settembre. - Per danni da grandine e/o vento ed eccesso di pioggia, prevista franchigia scalare 30-20 passo 1 (scala di un punto per ogni punto di grandine) ------------------------------- RISO - Le garanzie decorrono dalla semina e cessano alla maturazione di raccolta, ad eccezione della siccità che cessa alla maturazione cerosa. |
NET INSURANCE (Demetra) | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe)
- Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità; -------------------------------- --------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia cessa non oltre il 20/07 ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE NESSUNA CAPACITA' ASSUNTIVA NELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER COCOMERI E MELONI In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del: per l’Italia Settentrionale -1 agosto per le coltivazioni forzate e 10 agosto per le semiforzate: -30 agosto per le coltivazioni a cielo aperto -15 settembre per le coltivazioni tardive; Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore 12 del: -15 ottobre per l’Italia settentrionale. - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A e tabella M per polizze tipo A e B -------------------------------- MAIS - In deroga a quanto sopra la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa: - per mais dolce alla maturazione lattea; - per le altri tipologie di mais alla maturazione cerosa; - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e pastone integrale, per mais dolce alla maturazione lattea; - siccità indennizza i danni solo per le colture irrigue - prevista qualità opzionale anche per mais da granella -------------------------------------- POMODORO - la garanzia cessa non oltre i 110 giorni dalla semina o trapianto, non oltre il 30/9 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - sono ricompresi i danni da eccesso di pioggia per trapianti non oltre il 10 giugno ------------------------------- |
REALE MUTUA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe)
-------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Le garanzie decorrono dall'emergenza - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per cipolla, cipolline e scalogno danno di quantità e danno di qualità convenzionale su prodotto residuo -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase fenologia di levata e cessano alla fine della maturazione vitrea (cerosa per produzioni da biomassa ed insilaggio) - Eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa ---------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed a attecchimento avvenuto in caso di trapianto - Per zucche e zucchine la garanzia cessa dopo 115 giorni dal trapianto non oltre il 30/09 - Per cocomeri e meloni per le colture forzate entro il 15/08, 31/08 per le colture a cielo aperto e/o pacciamate, 15/09 per le colture tardive, ovvero quelle trapiantate dopo 1/6 --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - Per il prodotto soia se coltura non irrigua res massima 40 qli/hA; -------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza, comunque non prima del 1 aprile e cessano alla raccolta del prodotto, comunque non oltre il 31 ottobre. - Relativamente al vento forte la garanzia cessa al punto nero per mais da granella alla maturazione cerosa per il mais da insilaggio, alla maturazione lattea per il mais dolce. - La siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione cerosa (mais dolce maturazione lattea) - PREVISTA SICCITA' ANCHE PER COLTURE NON IRRIGUE resa massima 90 qli/hA (preventivatore solo irrigua) -------------------------------------- POMODORO -Decorre dalla semina o trapianto. -Cessa trascorsi 115 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30 settembre. -Eccesso di pioggia è relativa ai danni da asfissia radicale che determinano la morte delle piante e la marcescenza della bacche in prossimità della raccolta -Resa massima assicurabile 900 qli/hA |
SVIZZERA | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE
CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dalla fase di levata, non prima del 1 marzo e cessano alla maturazione di raccolta. - Limitatamente alla garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione gialla per eventi sino a 50 km/h. Per eventi superiori o uguali a 75 km/h alla maturazione di raccolta; - Previsti quantitativi massimi assicurabili per tipologia di terreno e prodotto, qualora assicurato non possa dimostrare resa storica --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA - Le garanzie decorrono dall'emergenza, non prima del 1 aprile, e si riferiscono alle sole produzioni irrigue e cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 30/09 per 1 raccolto e 15/10 per 2 raccolto - Previsti limiti massimi assicurabili per 1 e 2 raccolto -------------------------------- MAIS - Le garanzie decorrono dall'emergenza (non prima del 1 aprile) e cessano alla maturazione commerciale del prodotto, non oltre il 15 ottobre. - Relativamente al vento forte, per mais granella: cessa alla maturazione farinosa "punto nero", mais insilaggio alla fine della maturazione cerosa e mais dolce alla fine della maturazione lattea. - La garanzia è estesa sino alla raccolta nel caso in cui la raffica di vento ecceda i 75 km/h. - L'eccesso di pioggia cessa alla fine della maturazione cerosa. - Previsti quantitativi massimi assicurabili per tipologia di terreno e prodotto -------------------------------------- POMODORO - Le garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento avvenuto e scadenza alla maturazione di raccolta, entro 120 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30 settembre. - L'eccesso di pioggia è operativo per il soli trapianti effettuati entro il 31 maggio. - Qualora non si riesca a dimostrare la rese storica, la resa massima assicurabile non può superare i 800 qli/hA -------------------------------------------------------------------- RISO - Le garanzie decorrono dall'emergenza e cessano alla maturazione di raccolta non oltre il 15/10 - Il vento forte decorre dall'accestimento e cessa alla maturazione cerosa non oltre il 25/09 |
UNIPOLSAI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe)
PER TUTTE LE PRODUZIONI ERBACEE SICCITA' PRESTATA SOLAMENTE PER TERRENI IRRIGUI indennizzabile a seguito di insufficienti precipitazioni attestate dai Consorzi Bonifica/irrigui -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Le garanzie decorrono: per grandine dall'emergenza in caso di semina e da attecchimento in caso di trapianto, la garanzia cessa dal 7 giorno dal taglio o dall'estirpo - Per eccesso di pioggia vengono riconosciuti solo i danni concomitanti con la fioritura che comportino una minore impollinazione - Per cipolle garanzia vento cessa 30 giorni prima della raccolta -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - Le garanzie decorrono dall'emergenza per tutte le garanzie, ad eccezione del vento dalla fase fenologica di spigatura e cessano all'epoca di maturazione del prodotto; - Previsto danno di qualità, se richiesto, su danni da grandine per frumento duro, tenero ed orzo, liquidata convenzionalmente sul prodotto residuo ---------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE - La garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di trapianto e cessa il: - per cocomeri e meloni, la garanzia termina per: forzate e semiforzata 10/08, cielo aperto 31/08, tardive 15/09 - per zucche e zucchine la garanzia termina il 30/09. --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA -Le garanzie decorrono dall'emergenza per tutte le garanzie, ad eccezione siccità (inizio fioritura r5 per girasole ed inizio fase riproduttiva r1 per soia) e cessano alla fase di maturazione. Per vento forte 1 raccolto non oltre il 20/10 e 2 raccolto non oltre il 20/11 -------------------------------- MAIS - La garanzie decorrono dall'emergenza per tutte le garanzie ad eccezione del vento forte (seconda sottofase di levata) e cessano alla maturazione di raccolta per tutti i rischi tranne il vento forte. Vento forte cessa: mais granella alla maturazione farinosa, mais insilaggio alla maturazione cerosa. Le altre garanzie: alla maturazione di raccolta. La siccità decorre dall'inizio della seconda sottofase di levata. - Limitatamente alla grandine è prevista l'opzione per il danno di qualità anche per granella, che decorre dalla prima sottofase di levata. - SICCITA' SOLO PER TERRENI IRRIGUI -------------------------------------- POMODORO - La garanzie decorrono all'emergenza o ad attecchimento avvenuto e terminano alla maturazione, non oltre i 120 giorni dal trapianto, comunque entro il 25/09 per tutte le avversità tranne eccesso pioggia per eccesso di pioggia il 20 settembre. -Per lo sbalzo termico sono riconosciuti i dati da sterilità dei gameti conseguenti alle temperature superiori ai 32 gradi. -L'eccesso di pioggia è relativo alla minore produzione a seguito di asfissia radicale e/o lesioni al frutto per eccessiva disponibilità idrica |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe)
-------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione, anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; - per cipolla, cipolline e scalogno danno di quantità e danno di qualità convenzionale su prodotto residuo -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia vento forte decorre non prima del 1 marzo e cessa alla fase di maturazione vitrea o piena; - Franchigia vento 15% - 30% per tutte le altre avversità - Formula secufarm fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, combinati grandine e vento, altri eventi 50% - Formula secufarm fr. 20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo grandine e/o vento 80% e 50% per altri eventi ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE Per cocomeri e meloni la garanzia cessa: -dopo 125 giorni dalla semina/trapianto per le coltivazioni forzate e semiforzate: -dopo 130 giorni dalla semina/trapianto per le coltivazioni a cielo aperto - entro e non oltre il 30/9 per tutte le coltivazioni - cocomeri e meloni fr. min 30% Per zucchine la garanzia cessa: - decorsi 100 giorni dal trapianto o 112 giorni dalla semina; Per la zucca la garanzia cessa: - decorsi 160 giorni dalla semina e 140 giorni dal trapianto e comunque non oltre il 30/09 --------------------------------------- COLZA, GIRASOLE E SOIA Le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, non oltre il 20/10 e non oltre 1/10 per vento forte; - vento forte fr.15% - rese massime assicurabili 45 qli/hA per semine entro il 5/6, 35 qli/hA per semine oltre il 6/6 Per il prodotto soia: - Formula secufarm fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, altri eventi 50% - Formula secufarm fr. 20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo grandine e/o vento 80% e 50% per altri eventi -------------------------------- MAIS - Le garanzie eccesso di pioggia e gelo decorrono dalla semina, non prima del 31 marzo; - il vento forte cessa, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione lattea per insilaggio, biomassa e pastone, per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 20/10; - vento forte fr.15%; - possibilità di sottoscrivere coperture per colture non irrigue, resa massima 70 qli/hA per mais da granella - riconosciuto danno di qualità convenzionale sempre per le tipologie desinate a biomassa, per il solo rischio grandine, dopo aver accertato danno di quantità sul prodotto residuo. - Formula secufarm fr.10-5 per grandine, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, altri eventi 50% - Formula secufarm fr. 20-0 per grandine e vento, limite di indennizzo grandine e/o vento 80% e 50% per altri eventi -------------------------------------- POMODORO - La garanzia cessa non oltre i 130 giorni dalla semina o 120 giorni dal trapianto, comunque non oltre il 30/09 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Formula secufarm possibilità fr. 30-0 o 20-0, limite di indennizzo 80% per grandine e vento, 50% per altri eventi -------------------------------------- RISO - Il vento forte cessa alla maturazione di raccolta non oltre il 15/10 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nella fase fioritura tali da causare sterilità - danno di qualità convenzionale previsto solo con polizza tipo A e B su danno residuo a seguito danno da grandine - formula secufarm fr.10-0 o 10-5, franchigia vento forte sempre 10%, limite indennizzo 80% per grandine e/o vento, 50% per altri eventi |
ZURICH-VITTORIA (Assiteca) | CONDIZIONI SPECIALI COLTURE ERBACEE (nella sezione sottostante per prodotto eventuali deroghe)
- Le garanzie decorrono dall'emergenza in caso di semina ed avvenuto attecchimento in caso di trapianto e cessano alla maturazione di raccolta, salvo quanto indicato sotto per ogni categoria di prodotto/avversità. - Per cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli e pomodoro per i danni da eccesso di pioggia sono indennizzati i danni da asfissia radicale ed ad integrazione, anche i DANNI DA MARCESCENZA delle bacche, baccelli e frutti provocati da ECCESSO DI PIOGGIA; -------------------------------- BIETOLA DA ZUCCHERO, CIPOLA,AGLIO,SCALOGNO - Per bietola da zucchero viene liquidato danno di quantità e, se presente danno da defogliazione (tabella A), anche danno di qualità convenzionale sul prodotto residuo; -------------------------------- CEREALI MINORI (frumento, orzo, ecc) - La garanzia vento forte cessa non oltre il 25/06 ----------------------------------------- CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE NESSUNA CAPACITA' ASSUNTIVA NELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER COCOMERI E MELONI In deroga a quanto sopra, per cocomeri e meloni la garanzia cessa entro i 120 giorni dal trapianto per tutte le coltivazioni non oltre il 31/08 - Nel caso assicurato intenda avvalersi pulitura di colture colpite da grandine deve darne comunicazione all'agenzia, trascorsi 5 giorni senza riscontro dalla Società, può procedere alla pulitura - Per zucche e zucchine la copertura cessa non oltre il 30/09 - Riconosciuto danno di quantità e qualità, tabella A ------------------------------------------------------------------ COLZA, GIRASOLE E SOIA - La garanzia decorre dall'emergenza e cessa per la soia avversità grandine non oltre il 31/10 per il 1 raccolto ed il 20/11 per il 2 raccolto. Il vento forte cessa il 31/10 per il 1 raccolto ed il 10/11 per il 2, eventi tra 50 km/h e 75 km/h. Per eventi superiori a 75 km/h cessa il 10/11 per 1 raccolto e 20/11 per il 2 raccolto. Per la colza il vento cessa 20 giorni prima della raccolta - Rese massime assicurabili per polizze tipo A e B in funzione del terreno e se si tratta di 1 o 2 raccolto ---------------------------------------- MAIS - il vento forte cessa, per eventi sino ai 50 km/h, al punto nero per mais granella, seme e pastone, alla maturazione cerosa per granella e seme, a maturazione cerosa per insilaggio, biomassa e per mais dolce alla maturazione lattea, comunque non oltre il 1/10 - la siccità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa a maturazione cerosa per granella, insilaggio, biomassa, maturazione lattea per mais dolce - previste rese massime per polizze tipo A e B in funzione del tipo di terreno e del tipo di raccolto (1 o 2) - su richiesta riconoscimento danno di qualità tabella A sul prodotto residuo per i soli danni da grandine; ----------------------------- POMODORO - In deroga a quanto sopra la garanzia cessa non oltre i 110 giorni dalla semina o trapianto, non oltre il 30/09 - riconosciuto danno di quantità e qualità tabella A - Per eccesso di pioggia sono considerati anche i danni da marcescenza alle bacche nei 20 giorni prima della raccolta ------------------------------- RISO - in deroga a quanto sopra il vento forte decorre dall'emissione della terza foglia e cessa alla maturazione cerosa, non oltre il 30/09 - lo sbalzo termico indennizza i soli danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi nel periodo 15/07 - 20-08 senza alcuna tolleranza dati meteo - danno di qualità convenzionale previsto su danno residuo a seguito danno da grandine |
COMPAGNIA | Riduzioni Prodotto |
ARA 1847 | Prevista solo riduzione proporzionale |
GROUPAMA | Prevista solo riduzione proporzionale |
REALE MUTUA | Prevista riduzione per l'origine per le sole polizza tipo C:
- 20 maggio per drupacee medio tardive (escluse susine); - 1 giugno susine medio tardive; - 9 giugno per frutta medio tardiva e uva |
SVIZZERA | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C:
- 6 giugno per drupacee medio-tardive; - 13 giugno per pere medio tardive, mele, actnidia, cachi, olive ed uva da vino |
UNIPOLSAI | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C:
- 10 giugno per drupacee e pomacee medio tardive; - 10 giugno per actinidia e cachi - 12 giugno per uva da vino |
VH ITALIA ASSICURAZIONI | Prevista solo riduzione proporzionale |
GENERALI | Prevista riduzione per l'origine polizze tipo C:
- 17 maggio per drupacee medio tardive; - 24 maggio per pomacee, actinidia, cachi, olive - 24 maggio giugno per uva da vino |
ITAS | Prevista riduzione per l'origine, per le sole polizze tipo C:
- 15 maggio drupacee; - 31 maggio per pomacee ed uva da vino; - 6 giugno per actinidia |
NET INSURANCE (Demetra) | Prevista riduzione per l'origine solo polizza tipo C:
- 13 giugno per uva da vino, drupacee medio tardive, pomacee medio tardive ed actinidia |
ZURICH-VITTORIA (Assiteca) | Prevista solo riduzione proporzionale |